Verifica attrezzature e impianti: dal 27 maggio la denuncia è online

attrezzatureVerifica attrezzature: a partire dal 27 maggio dovrà essere effettuata online le denuncia di
– impianti di messa a terra,
– impianti di protezione da scariche atmosferiche,
– messa in servizio e l’immatricolazione delle attrezzature di sollevamento, degli ascensori e dei montacarichi da cantiere e di apparecchi a pressione singoli e degli insiemi,
– riconoscimento di idoneità dei ponti sollevatori per autoveicoli,
– prestazioni su attrezzature di sollevamento non marcate CE,
– approvazione del progetto e la verifica primo impianto di riscaldamento,
– prime verifiche periodiche.

Abbiamo già affrontato gli obblighi di verifica delle macchine e degli impianti: con riferimento al D.Lgs. 81/2008 il datore di lavoro deve dare comunicazione di messa in servizio dell’attrezzatura all’Inail, che provvede a sua volta  all’assegnazione di una matricola.

Successivamente è onere del datore di lavoro richiedere la prima delle verifiche periodiche secondo le scadenze indicate dall’allegato VII al d.lgs. 81/08 e s.m.i. e in base a vetustà e settore di impiego.

La comunicazione di messa in servizio/immatricolazione deve essere inoltrata tramite PEC o attraverso i servizi online ora disponibili sul portale Inail, corredata di copia della dichiarazione CE di conformità dell’attrezzatura di lavoro.

La richiesta di prima verifica periodica secondo le periodicità indicate All. VII del Dlgs. 81/08 (che sono da considerare come termine ultimo entro il quale eseguire le verifiche) deve essere inoltrata tramite PEC o attraverso i servizi online di Inail citando la matricola assegnata in sede di messa in servizio dell’attrezzatura.

Entro  quarantacinque giorni l’Inail potrà intervenire, effettuando direttamente la verifica oppure affidando il servizio al soggetto abilitato indicato dal datore di lavoro nella richiesta. Scaduto il termine di verifica periodica, l’attrezzattura non può essere utilizzata.

Per informazioni:
Servizio Sicurezza ambiente@artser.it