Costi per l’abbonamento al trasporto pubblico detraibili al netto della quota rimasta a carico del datore: spetta a quest’ultimo indicare separatamente la spesa sostenuta nella Certificazione Unica.
È quanto emerge dalla risposta a interpello 280/2019, in cui il contribuente chiedeva le modalità per certificare e rendere nota all’Agenzia la detrazione spettante per spese di trasporto. In particolare, l’impresa istante ha stabilito un rimborso ai propri dipendenti pari al 20% delle spese sostenute per l’acquisto dell’abbonamento annuale. Il restante 80% resta a carico del lavoratore.
La quota sostenuta dal datore non concorre al reddito di lavoro dipendente (articolo 51, comma 2, lettera d-bis, del Tuir), a prescindere dal fatto che le somme erogate dall’impresa coprano o meno l’intero costo dell’abbonamento. Mentre, per la parte della spesa rimasta a carico del lavoratore, la detrazione è del 19%, per un importo massimo di 250 euro (articolo 15, comma 1, lettera i-decies, del Tuir). Nella «Cu», la quota a carico del datore è riportata nella sezione 4, codice 40 e la restante parte della spesa nella sezione «Oneri detraibili», punto 342, con l’indicazione, nel punto 341, del codice 40.