Modulo di controllo addio. Stiamo parlando di quel documento, introdotto dal Decreto Legislativo 4 agosto 2008, n. 144, in attuazione della direttiva 2006/22/CE, che serviva a documentare l’assenza per malattia e per ferie annuali da parte di autisti di veicoli pesanti avvenute nei ventotto giorni precedenti. Questo modulo, strutturato secondo un formato previsto dalla stessa Commissione europea, doveva essere esibito ogni qual volta gli organi di controllo ne facessero richiesta e poi essere conservato dall’impresa di trasporto per un anno dalla scadenza del periodo cui si riferiva.
L’art. 34 del Regolamento (UE) n. 165/2014, però, ha previsto che gli Stati membri non possono imporre agli autisti l’obbligo di presentare dei moduli in cui si attesta la loro attività mentre sono lontani dal veicolo. A quel punto, come ribadisce oggi una circolare (n. 5933) del ministero dell’Interno, la Commissione Europea ha chiarito che la redazione del modulo di controllo non è più obbligatoria e che di conseguenza l’autista (titolare o dipendente di impresa) che viene fermato e ne è sprovvisto non è più sanzionabile.
La normativa, a onor del vero, si preoccupa di eliminare il documento in questione, ma non rimuove pure l’obbligo per l’autista di registrare le attività condotte in assenza di un tachigrafo. E quindi la registrazione manuale, da fare al rientro in cabina sulla propria carta conducente, rimane obbligatoria e sanzionata in caso di mancanza.