Le tipografie e i rivenditori autorizzati alla stampa ed alla rivendita dei documenti fiscali devono effettuare, entro il mese di febbraio, la trasmissione telematica dei dati relativi alle forniture degli stampati fiscali effettuate nell’anno solare precedente.
La trasmissione di tali dati, relativi all’anno 2013, deve quindi essere effettuata entro il 28 febbraio 2014.
Nessuna novità è intervenuta rispetto all’adempimento dello scorso anno.
Per ciascuna fornitura, i soggetti obbligati devono indicare:
- i propri dati identificativi (codice fiscale, partita IVA, denominazione o cognome, nome e ditta);
- i dati identificativi del rivenditore o dell’acquirente utilizzatore (codice fiscale, partita IVA, denominazione o, se si tratta di imprenditore individuale, cognome, nome e ditta);
- numero degli stampati forniti con l’indicazione della serie e dei relativi numeri iniziale e finale;
- il codice che individua le diverse tipologie di stampati, che costituiscono oggetto della fornitura;
- data della fornitura;
- estremi dell’autorizzazione rilasciata alla tipografia o al rivenditore.
Si ricorda che, in caso di omessa trasmissione dei dati, si applica la sanzione prevista dall’articolo 11 decreto legislativo 471/1997, da un minimo di euro 258,23 ad un massimo di euro 2.065,83.
Si ritiene che l’omessa o tardiva trasmissione dei dati possa costituire oggetto di ravvedimento, ai sensi dell’articolo 13, lett. b), decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997, da effettuarsi entro un anno dall’omissione.
Per chi intendesse usufruire del servizio di compilazione e spedizione della sopracitata comunicazione, offerto da Confartigianato Lomellina, può contattare la responsabile dell’ufficio fiscale, sig.ra Manuela Negri, allo 0381-907725