Termine ultimo per sostituire l’autocertificazione con la valutazione dei rischi

Il 31 dicembre 2012 scade il termine entro il quale si deve sostituire l’autocertificazione con il Documento di Valutazione dei Rischi corredato dalle relative valutazioni specifiche (rumore, chimico/cancerogeni, vibrazioni, stress, movimentazione manuale carichi, incendio ecc.).

Invitiamo le imprese in possesso di un’autocertificazione adattivarsi per tempo per completare il processo di valutazione dei rischi. Potete contattare l’ufficio ambiente e sicurezza di CONFARTIGIANATO Lomellina allo 0381/907718 e via mail scrivendo a ambiente@confartigianatolomellina.it.

Valutazione dei rischi e DVR: le proroghe e le sanzioni

L’articolo 55 del D.lgs. 81/08 stabilisce le sanzionicui va incontro l’azienda in caso di violazioni inerenti la stesura del DVR:

1. Omessa redazione del DVR (violazione comma 1 art. 29 D.lgs. 81/08)

Previsto l’arresto da 3 a 6 mesi o un’ammenda da 2.500 a 6.400 €

2. DVR incompleto per omessa indicazione di quanto previsto dall’Art. 28 D.lgs. 81/08 lettere:

b) misure di prevenzione e protezione e DPI

c) programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza

d) procedure sulle misure da adottare e distribuzione dei compiti e delle responsabilità
Prevista un’ammenda da 2.000 a 4.000 €

3. DVR incompleto per omessa indicazione di quanto previsto dall’Art. 28 D.lgs. 81/08 lettere:

a) relazione sulla valutazione di tutti i rischi, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa
f) individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici o richiedono riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Prevista un’ammenda da 1.000 a 2.000 €