Tassa Rifiuti: l’onere della prova spetta sempre al contribuente

Un’azienda di produzione articoli di maglieria ci ha chiesto se l’area di magazzino, che non è destinata a lavorazioni artigianali ove si producono rifiuti speciali ma che è utilizzata per stoccare materiali di scarto, debba essere  ricompresa nel calcolo della superficie tassabile TARI.

In linea generale SI.

La prova di avere diritto all’esenzione dalla tassa rifiuti deve cioè sempre essere fornita dal contribuente, qualora s’intenda richiedere l’esclusione di aree usate come magazzino. Questo è infatti l’orientamento sempre tenuto dalla Suprema Corte e ribadito anche con l’ultima sentenza del 16 febbraio 2018, n. 3800.
Se è vero che, di norma, i magazzini non producono rifiuti pericolosi o tossici e neppure rifiuti non assimilati agli urbani, la cui individuazione, è ancora oggi rimessa ai regolamenti comunali, sussistono alcune ipotesi in cui è possibile invocare la detassazione dei magazzini per la produzione di rifiuti non assimilati.

Ad esempio nel caso dei magazzini, qualora si dimostri che in tutta la superficie o in parte di essa si producono in via ricorrente e nettamente prevalente rifiuti non assimilati. Oppure in presenza di imballaggi terziari, che parte della giurisprudenza ritiene non assimilabili.

Tutti casi nei quali spetta al contribuente l’onere di presentare la documentazione comprovante la produzione di rifiuti speciali «continuativa e prevalente», oltre alla dimostrazione periodica dell’avvenuta corretta gestione dei rifiuti prodotti.

Un altro caso riguarda i magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali non assimilati. I rifiuti prodotti nei magazzini di merci e materie prime, collegati ai reparti produttivi ove si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilati agli urbani, sono essi stessi considerati «non assimilati».

Siamo ancora in attesa del promesso decreto (Art. 195, comma 2, lettera e), del Dlgs n. 152/2006) relativo alla determinazione dei criteri quali-quantitativi e quantitativi per l’assimilazione dei rifiuti da parte dei Comuni.

Dalla lettura della bozza disponibile parrebbe che tutti i magazzini delle attività industriali, agro-industriali, artigianali e agricole produrranno per legge rifiuti non assimilabili dai comuni ai rifiuti urbani.

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