TARES: la nuova tariffa sui rifiuti e sui servizi

 Il nuovo tributo, entrato in vigore il 1° gennaio 2013, sostituisce la TARSU, la TIA1 e la TIA2

A decorrere dal 1° gennaio 2013, è stato istituito il nuovo tributo comunale sui rifiuti e servizi (TARES, o RES), in sostituzione di tutti i tributi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale (TIA1 e TIA2), sia di natura tributaria (TARSU), compresa l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza.

L’introduzione di un unico tributo ha lo scopo di porre fine alla diversificata contribuzione sul territorio nazionale, nonché di eliminare le incertezze sulla natura del prelievo, dopo le numerose pronunce giurisprudenziali, con i conseguenti risvolti applicativi, soprattutto per quanto riguarda l’IVA.

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Il nuovo tributo è stato introdotto dall’articolo 14, decreto legge 201/2011, convertito in legge 214/2011 (decreto “salva Italia”), che nei 47 commi disciplina  l’ambito soggettivo, oggettivo, la misura, la quantificazione, le esclusioni e riduzioni, la dichiarazione.

Con la successiva legge di stabilità per il 2013  sono state modificate alcune disposizioni contenute nel citato articolo 14, con la conseguenza che la normativa in commento si è definitivamente assestata dopo tale ultimo intervento legislativo, che ha tra l’altro posticipato al mese di luglio 2013 (salvo ulteriori slittamenti) il termine di versamento della prima rata del tributo, per l’annualità in corso.
 

IL NUOVO TRIBUTO
La nuova TARES è un tributo comunale sui rifiuti e servizi, costituito da una tariffa e da una maggiorazione, come segue:

  • la componente “rifiuti” deve coprire i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica: la tariffa è proporzionata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti  prodotte per unità di superficie, in relazione agli usi e tipologia di attività svolte;a componente “servizi”deve coprire i costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni (sicurezza, illuminazione, gestione strade, etc.): è costituita dalla maggiorazione pari a 30 centesimi di euro per metro quadrato (con possibilità di aumento a 40 centesimi con deliberazione del consiglio comunale).
  • la componente “servizi”deve coprire i costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni (sicurezza, illuminazione, gestione strade, etc.): è costituita dalla maggiorazione pari a 30 centesimi di euro per metro quadrato (con possibilità di aumento a 40 centesimi con deliberazione del consiglio comunale).

Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
 

AMBITO SOGGETTIVO
Il soggetto attivo,
cioè l’ente impositore,  è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili soggetti al tributo.

Il soggetto passivo è qualunque possessore, occupante o detentore a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, adibiti a qualunque uso, suscettibili di produrre rifiuti. Il comma 3 dell’art. 14 dispone, quindi, che il presupposto soggettivo per l’applicazione del tributo è il mero possesso di un’area adibita a produrre rifiuti.

AMBITO OGGETTIVO
Il tributo colpisce il possesso, detenzione, occupazione di un locale o area scoperta suscettibile di produrre rifiuti, a prescindere dall’uso a cui il medesimo è adibito. Quindi, non rileva l’effettiva produzione di rifiuti, ma la potenziale produzione degli stessi.

Il “locale” è l’unità immobiliare o la porzione di unità immobiliare destinata ad uno specifico utilizzo e dotata di specifica autonomia funzionale (abitativo, commerciale, produttivo, servizi).

IL TRIBUTO
La nuova TARES è composta da due elementi:

a) la tariffa, destinata a coprire la componente rifiuti: come previsto dal comma 11, la tariffa è costituita da:

– una quota determinata in base al costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferita agli investimenti e ammortamenti;

– una quota rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione.

b) la maggiorazione, destinata a coprire i servizi indivisibili del comune (art. 14, c. 13).

 

LE MODALITA’ E I TERMINI DI VERSAMENTO DELLA TARES
Fino al 31 dicembre 2013 il Comune può affidare la gestione della TARES o della tariffa puntuale ai soggetti che alla data del 31 dicembre 2012 svolgevano il servizio di gestione, accertamento e riscossione della TARSU, TIA1 e TIA2.

Il versamento della TARES, della tariffa puntuale e della maggiorazione saranno definiti con appositi decreti del direttore generale del Dipartimento finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate e sentita l’ANCI, che dovranno garantire la massima semplificazione degli adempimenti.

In ogni caso, sono stabiliti dal legislatore alcuni punti fermi, in base ai quali il versamento è effettuato:

·         esclusivamente al Comune;

·         tramite mod. F24 o con apposito bollettino di conto corrente postale;

·         in quattro rate trimestrali scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre (i Comuni possono comunque variare il numero delle rate e delle scadenze);

·         il pagamento può essere effettuato in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.

Esclusivamente per l’anno 2013 sono stabilite alcune regole specifiche:

·         il termine di versamento della prima rata è  posticipato a luglio (con possibilità per il Comune di far slittare ulteriormente tale termine);

·         l’importo delle rate è determinato in acconto fino alla determinazione delle tariffe; è commisurato all’importo versato, nell’anno precedente, a titolo di TARSU o TIA1 o TIA2.
          Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, le rate vanno determinate con riferimento alle tariffe TARSU, TIA1 e TIA2 applicate dal Comune nel 2012;

·         il versamento a conguaglio è effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe;

·         la maggiorazione è calcolata nella misura standard di 0,30 euro/mq, senza applicazione di sanzioni e interessi, contestualmente al versamento del tributo, alla scadenza delle prime tre rate.
          L’eventuale conguaglio sulla maggiorazione, qualora il Comune le elevi fino alla misura di 0.40 Euro/mq, è effettuato al momento del pagamento dell’ultima rata.
 

LA DICHIARAZIONE
La dichiarazione è presentata dai soggetti passivi del tributo entro il termine stabilito nel regolamento, fissato in relazione alla data di inizio del possesso. Nel caso di un medesimo locale occupato da  più soggetti passivi, la dichiarazione  può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

La dichiarazione è redatta su modello reso disponibile dal Comune e deve obbligatoriamente avere il seguente contenuto:

·         dati catastali;

·         numero civico di ubicazione dell’immobile;

·         numero dell’interno (ove esistente).