Superbonus 110%: per il settore casa il “Rilancio” inizia dalla ristrutturazione. LA GUIDA

Una delle misure più attese del Decreto Rilancio è senza dubbio il cosiddetto Super Bonus al 110%, che rappresenta la versione potenziata degli attuali incentivi fiscali conosciuti sotto il nome di Ecobonus e di Sismabonus, che prevedono la possibilità di detrazioni fiscali, rispettivamente al 75% per l’ecobonus e all’85% per il sismabonus, delle spese effettuate per interventi di efficientamento energetico e di adeguamento sismico degli immobili.

COSA E’ IL DECRETO LEGGE
Il Decreto Rilancio è un decreto legge, e in quanto tale è immediatamente in vigore in attesa della sua conversione in legge entro 60 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (quindi entro il 18 luglio 2020). Per la piena operatività delle misure previste per quanto riguarda l’Ecobonus si dovranno attendere:

  • le disposizioni attuative da parte dell’Agenzia delle Entrate;
  • un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Rilancio, che stabilirà le modalità attuative e di trasmissione dell’asseverazione dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’art. 14 del D.L. n. 63/2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute per gli interventi agevolati.

SPESE AMMISSIBILI
Sia per l’ecobonus che per il sisma bonus potenziati al 110% il testo del Decreto Rilancio fa riferimento a “spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dall’1 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021”. Il che vuol dire che si possono già cominciare i lavori, in quanto per poter usufruire delle detrazioni fiscali potenziate fa fede la data effettiva del pagamento e non la data di inizio. Si applica, dunque, il criterio di cassa con la conseguenza che i nuovi superbonus sono applicabili anche ai lavori già cominciati prima della pubblicazione del decreto e ai costi relativi all’impresa di costruzione, ai materiali e alla progettazione.

I BENEFICIARI
I possibili beneficiari del Superbonus 110 % sono persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni), Istituti autonomi case popolari (IACP) e simili, e cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci. Gli incentivi si applicano a prime e seconde case in condominio e a prime case unifamiliari, mentre non possono essere attivati per immobili strumentali, immobili di onlus ed edifici unifamiliari diversi dall’abitazione principale.

I PROVVEDIMENTI
Per tutti gli interventi ammessi, il contribuente può optare per la cessione della detrazione o l’applicazione di uno sconto diretto in fattura, ma il fornitore dei lavori non è obbligato a praticare lo sconto né ad accettare la cessione della detrazione.

La cessione può essere effettuata in favore dei fornitori che hanno effettuato gli interventi, oppure di altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. È ammessa la possibilità di cedere il credito pari alla detrazione spettante anche in favore di banche e altri intermediari finanziari. i crediti d’imposta possono essere utilizzati, senza limiti, anche in compensazione in F24 sulla base delle rate residue di detrazione non fruite, con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.

Oltre agli interventi detraibili al 110%, il Decreto Rilancio stabilisce che possono essere oggetto di sconto o di cessione anche i lavori di ristrutturazione edilizia, ecobonus ordinario e bonus facciate.

Ecobonus

L’ecobonus al 110% fa riferimento a:

  • interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo (con limite di spesa di 60mila euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio);
  • interventi sulle parti comuni degli edifici (con limite di spesa di 30mila euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se effettuato su edifici condominiali) per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati:
    • a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto;
    • a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi;
    • geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo;
    • di microcogenerazione;
  • interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti:
    • a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi;
    • geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo;
    • di microcogenerazione;
  • tutti gli altri interventi di efficientamento energetico previsti all’articolo 14 del DL n. 63/2013 (come ad esempio l’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto), a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi ammessi. Nel caso di installazione di impianti fotovoltaici è previsto un limite di spesa di 48mila euro e nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, e la detrazione è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non autoconsumata;
  • Colonnine per la ricarica di auto elettriche, solo se l’installazione è eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui all’ecobonus 110%.

Per accedere all’ecobonus potenziato al 110% sarà necessario:

  • il rispetto del decreto requisiti minimi (decreto MISE 26/05/2015)
  • miglioramento di 2 classi energetiche dell’edificio o, se non possibile (perché si è già nelle prime due classi) il conseguimento della classe energetica più alta da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (APE) rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Sismabonus
Il sismabonus al 110% fa riferimento ad una detrazione fiscale che comprende le spese sostenute per la classificazione e verifica sismica degli immobili, oltre agli interventi già previsti per il Sisma Bonus, ovvero per il miglioramento sismico mediante adozione di misure antisismiche (anche mediante demolizione e ricostruzione), con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, realizzati sulle parti strutturali di edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici (ubicati sulle zone sismiche 1, 2 e 3) e, ove riguardino i centri storici, eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.

Prevista anche la possibilità di cessione del credito d’imposta. In questo caso, però, sarà obbligatoria la sottoscrizione contestuale di una polizza avente ad oggetto il rischio da eventi calamitosi. Il costo di questa polizza potrà essere portato in detrazione al 90%.