L’Agenzia delle Entrate ha approvato i 193 modelli, con le relative istruzioni, per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore per il periodo di imposta 2017.
Nel provvedimento (n. 25090 del 31 gennaio 2018) viene precisato che per la determinazione del valore dei dati contabili rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal TUIR.
Pertanto viene precisato che anche le imprese minori in contabilità semplificata dovranno compilare i modelli degli studi di settore seguendo le modalità di determinazione del reddito improntata alla “cassa”.
Nel corso della riunione della Commissione dello scorso 14 dicembre 2017 è stata anche approvata una proposta di metodologia di modifica degli studi di settore applicabile alle imprese che hanno adottato la contabilità semplificata per il periodo di imposta 2017.
Sulla base di informazioni da dichiarare negli studi di settore, tra cui le rimanenze finali di magazzino, questa metodologia dovrebbe permettere la corretta applicazione degli studi stessi anche nel caso in cui i dati contabili siano compilati secondo i criteri di determinazione del reddito previsti all’articolo 66 del TUIR. Tali modifiche dovranno essere approvate e pubblicate in Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo 2018.
La modulistica degli studi di settore per il periodo di imposta 2017, sarà quindi integrata con queste informazioni.
Per semplificare gli adempimenti dei soggetti in regime di contabilità semplificata che si troverebbero a dover predisporre i dati contabili applicando il principio della competenza, viene già prevista la compilazione dei modelli secondo le ordinarie regole di determinazione del reddito previste all’articolo 66 del TUIR.
Per completezza di informazione si segnala che nel Modello Redditi 2018 – persone fisiche – fascicolo 3 – Quadro RG, le istruzioni relative alla compilazione del suddetto quadro precisano, per coloro che determinano il reddito d’impresa improntato al “criterio di cassa” che sono eliminati i righi relativi alle rimanenze finali (righi RG8 e RG9 del modello precedente) ed è inserito il nuovo rigo RG38 per il monitoraggio delle rimanenze finali.