STRESS LAVORO-CORRELATO: VALUTAZIONE OBBLIGATORIA

E’ in vigore per TUTTE le imprese l'obbligo di valutazione dello stress lavoro-correlato, riportando la programmazione e conclusione nel documento di valutazione dei rischi.
Chi già dispone di una prima VDR stress lavoro-correlato, soprattutto chi ha utilizzato i questionari che in prima battuta sembravano la metodologia precipua deve verificarne la conformità alle recenti Indicazioni fornite dalla Regione Lombardia con Decreto 10611 del 15/11/11.  
Sanzione: arresto con pena da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 Euro.    
Per maggiori informazioni potete contattare l’Ufficio ambiente e sicurezza – Giulia Gatti – 0381/907718 – e-mail: giulia.gatti@confartigianatolomellina.it

VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO-CORRELATO

E’ parte integrante della valutazione dei rischi e deve essere elaborata dal Datore di Lavoro col supporto di RSPP,  Medico Competente, ove nominato, e previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori (RLSA/RLST).
Riguarda TUTTI i lavoratori compresi dirigenti e preposti analizzati per gruppi omogenei soggetti allo stesso rischio (ad es. per mansione o area/reparto).
Metodologia – La valutazione si articola in due step:

  1. Uno necessaria (valutazione preliminare)
  2. L’altro eventuale (valutazione approfondita) da attivare nel caso in cui la valutazione preliminare riveli elementi di rischio da stress lavoro-correlato e le misure di correzione adottate a seguito della stessa, dal datore di lavoro, si rivelino inefficaci.

VALUTAZIONE PRELIMINARE
FASE 1 – Inquadramento degli indicatori oggettivi, ossia verificabili, che è possibile associare a condizioni di stress da lavoro, attraverso la compilazione della check list di indicatori verificabili, appositamente predisposta
FASE 2 –  Individuazione del livello di rischio stress lavoro-correlato che viene valutato in modo graduale (BASSO, MEDIO, ALTO). In questa fase devono essere già ipotizzate e pianificate azioni di miglioramento.
Nella valutazione occorre coinvolgere i lavoratori e RLS/RLST.
ESITI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI:
1.    NON sono necessarie azioni correttive: il DDL deve riportare gli esiti nel documento di Valutazione dei Rischi e prevedere un piano di monitoraggio
2.    Sono necessarie azioni correttive: il DDL procede alla pianificazione ed adotta gli interventi correttivi (organizzativi, tecnici, procedurali, comunicativi, formativi).
Se le misure correttive risultano inefficaci si procede alla
VALUTAZIONE APPROFONDITA
FASE 3 – Misura della percezione dello stress dei lavoratori, attraverso l’utilizzo di strumenti specifici (es. questionari, focus group, interviste semi-strutturate) che verranno analizzati in modo aggregato, nel senso che non saranno considerate le singole condizioni di stress occupazionale, bensì quelle dell’organizzazione.
Per  mettere  in  atto  un  percorso  di  riduzione  del  rischio  e  miglioramento continuo, l’organizzazione deve utilizzare la valutazione dello stress come base per la condivisione (discussione e comunicazione) dei risultati utili per la gestione del rischio, ma anche per la (ri)progettazione dei fattori organizzativi di disagio.
La prevenzione, l’eliminazione o la riduzione dei problemi di stress  lavoro-correlato   può comportare l’adozione di misure che possono essere collettive, individuali o di entrambi i tipi ed introdotte sottoforma di specifiche misure mirate a fattori di stress individuati.
Gli interventi per la riduzione dei rischi, già programmati con la valutazione degli indicatori oggettivi, si integrano quindi con le misure derivanti dalla valutazione degli indicatori soggettivi.

La valutazione dello stress lavoro-correlato deve integrarsi armonicamente (e non per mera sommazione) nel processo complessivo di valutazione dei rischi e nel relativo documento; il documento di valutazione del rischio da stress lavorativo deve essere pertanto organicamente implementato nel documento globale di valutazione del rischio aziendale ed integrato nel programma generale di prevenzione e protezione aziendale.
La programmazione temporale delle suddette attività di valutazione (“cronoprogramma”) e l’indicazione del termine finale di espletamento delle stesse devono essere riportate nel DVR.