Dal 29 ottobre 2018, l’Agenzia delle Entrate può sospendere per 30 giorni le compensazioni orizzontali risultanti nel modello F24.
Lo prevede il provvedimento 28 agosto 2018, n.195385 con il quale sono stati stabiliti i criteri e le modalità di attuazione per la sospensione delle deleghe con compensazioni a rischio prevista dalla Legge di Bilancio 2018.
Al fine di individuare i modelli F24 contenenti compensazioni “a rischio” l’Agenzia utilizza i seguenti criteri selettivi:
- tipologia del debito pagato
- tipologia del credito compensato
- coerenza dei dai indicati nel mod.F24
- dati presenti nell’Anagrafe Tributaria
- analoghe compensazioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nel modello F24
- pagamento dei debiti iscritti a ruolo ex art.31, comma 1, DL n.78/2010
In sintesi l’iter sarà il seguente:
- l’Agenzia provvederà a selezionare gli F24,
- l’Agenzia comunicherà quindi al soggetto la sospensione e la data della fine del periodo di sospensione (massimo 30 giorni rispetto alla data di invio dell’F24).
L’esito della procedura potrà essere uno dei seguenti:
- silenzio assenso: non viene comunicato nulla nei 30 giorni, trascorsi i quali l’F24 si considera correttamente saldato nella data indicata nel file telematico;
- esito positivo: l’Agenzia comunica con apposita ricevuta l’avvenuto perfezionamento della delega (se a saldo zero) oppure invia richiesta di addebito informando il soggetto che ha trasmesso il file (se a saldo positivo);
- esito negativo: l’Agenzia comunica lo scarto del modello F24 tramite ricevuta, indicandone la motivazione. Perciò l’F24 viene scartato e i pagamenti in esso contenuti si considerano non eseguiti.
La sospensione riguarda l’intro contenuto dell’F24, non solo l’eventuale debito compensato: pertanto, anche l’eventuale scarto riguarda l’intero F24, ossia tutti i pagamento e le compensazioni in esso contenuti. A questo punto, è possibile riversare il debito avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso.
Le disposizioni hanno effetto a decorrere dal 29 ottobre 2018.