Con la circolare n. 3 del 2019, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce indicazioni operative sulla somministrazione di lavoro fraudolenta, reintrodotta dalla L. n. 96/2018 di conversione del “Decreto Dignità” all’art. 38 bis del D.Lgs. n. 81/2015.
Ferme restando le sanzioni amministrative (art. 18 del D. Lgs. n. 276/2003), quando la somministrazione di lavoro eluda norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l’utilizzatore sono puniti con la pena dell’ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione.
L’ipotesi di reato, spiega la Circolare, può configurarsi sia in situazioni di appalto illecito, disciplinato dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 5 del 2011, sia al di fuori di tale casistica, coinvolgendo agenzie di somministrazione autorizzate oppure nell’ambito di distacchi di personale, anche transnazionali.
In caso si accerti l’elusione delle norme, il personale ispettivo dovrà adottare, in linea con le indicazioni già fornite con la richiamata circolare n. 5/2011, la prescrizione obbligatoria volta a far cessare la condotta antigiuridica attraverso l’assunzione dei lavoratori alle dirette dipendenze dell’utilizzatore per tutta la durata del contratto.
Si potrà ricorrere infine al provvedimento di diffida accertativa nei confronti del committente/utilizzatore per le somme maturate dai lavoratori a titolo di differenze retributive non corrisposte. La nuova disciplina sanzionatoria è applicata solo a decorrere dal 12 agosto 2018 – data di entrata in vigore della Legge n. 96 del 2018 -, quindi in caso di condotte fraudolente già in corso in tale data, per il periodo precedente resta ferma l’applicazione in via esclusiva delle sanzioni di cui all’art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003.