Settore alimentare, cosa cambia con l’entrata in vigore delle misure restrittive introdotte dal Dpcm 11 marzo 2020? Nel documento, firmato dal premier Giuseppe Conte nella serata di mercoledì, è stata prevista – citiamo letteralmente – la sospensione delle attività «dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione di mense e catering continuativo, garantendo la distanza di un metro».
Nel dettaglio, per quanto riguarda pizzerie, rosticcerie e gastronomie, nel caso in cui siano svolte nella modalità di semplice asporto dei prodotti e non siano quindi autorizzate a fornire prodotti per il consumo in loco (somministrazione non assistita), non è imposta la chiusura, fermo restando l’obbligo di garantire l’accesso al locale nel rispetto delle distanze di un metro tra gli avventori.
Nel caso però di attività promiscua (ovvero somministrazione di alimenti e bevande) è necessario rispettare l’obbligo di chiusura o, se si desidera continuare l’attività di produzione e vendita per asporto, occorre rimuovere le attrezzature per la somministrazione. Qualora infine vi sia una separazione funzionale dei locali in cui vengono espletate le due tipologie di attività (produzione da una parte e vendita/somministrazione), il locale potrebbe continuare l’attività di produzione e vendita per asporto, impedendo l’accesso al locale di somministrazione. E’ comunque bene chiedere preventivamente un consiglio in merito alle autorità di polizia locale.
Capitolo produzione e vendita di pasta fresca e di panificazione: anche se non citate nel provvedimento, di fatto possono essere esentate dall’obbligo di chiusura, fermo restando l’obbligo di garantire l’accesso al locale nel rispetto di un metro tra gli avventori.
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