Dal 1° gennaio 2020, la trasmissione telematica degli scontrini interesserà tutti coloro che intrattengono rapporti con i privati e che, oggi, emettono ricevuta fiscale o scontrino fiscale. Non solo parrucchieri ed estetiste ma anche lavanderie, pizzerie, autolavaggi, benzinai, idraulici ed elettricisti. A doversi adeguare, però, saranno anche i soggetti forfetari e in regime di vantaggio che sono esclusi dalla fattura elettronica. Per negozi ed esercizi commerciali, con un volume d’affari superiore ai 400mila euro annui, l’obbligo è scattato il primo luglio 2019.
COSA SUCCEDE CON LO SCONTRINO TELEMATICO?
Si dice addio allo scontrino di carta. Con il passaggio al telematico, imprese e commercianti si dovranno dotare di registratori di cassa appositi (oppure, se possibile, adattare quelli già esistenti) per registrare e inviare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai propri corrispettivi giornalieri. Lo strumento si prefigge due obiettivi: da un lato dematerializzare le procedure fiscali e dall’altro colpire l’evasione fiscale.
COSA CAMBIA NEL RAPPORTO CON IL CLIENTE?
- Nessun scontrino o ricevuta fiscale deve essere rilasciato al cliente,
- Il cliente, invece, riceverà un documento commerciale (come previsto dal D.M. 7 dicembre 2016) attraverso la Ricevuta telematica (R.T.) che assicura inalterabilità e sicurezza dei dati. Il documento commerciale è emesso su supporto cartaceo ma, previo accordo con il destinatario, può essere emesso in forma elettronica per garantirne l’autenticità e l’integrità. E’ valido ai fini commerciali (garanzia dei prodotti) e ai fini fiscali se integrato con Codice fiscale o Partita Iva. In quest’ultimo caso può essere utilizzato per le eventuali detrazioni e deduzioni ma anche per la fatturazione differita,
- Se il cliente la richiede, deve essere emessa fattura.
COSA CONTIENE IL DOCUMENTO COMMERCIALE?
Data e ora di emissione
Numero progressivo
Ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome dell’emittente
Numero di partita Iva dell’emittente
Ubicazione dell’esercizio
Descrizione dei beni ceduti e servizi resi (per i medicinali, numero di autorizzazione a immissione in commercio, Aic)
Ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato
CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DEL REGISTRATORE DI CASSA
- E’ riconosciuto, per ogni Ricevuta Telematica, per le spese sostenute negli anni 2019 e 2020,
- E’ quantificato nella misura del 50% della spesa sostenuta o per l’acquisto, o adattamento, per un massimo di 250 euro (per l’acquisto) o di 50 euro (per l’adattamento) per ogni strumento.
Il contributo può essere speso come credito di imposta:
- Da utilizzare in compensazione orizzontale tramite F24 (codice tributo 6899 – Ris. n. 33/E/2019);
- Solo con servizi telematici dell’AdE (Entratel, Fisco-on line);
- A decorrere dalla prima liquidazione Iva successiva al mese in cui è stata registrata la fattura di acquisto/adattamento ed è stato pagato il corrispettivo con modalità tracciabile (provvedimento 4/4/2018: assegni, vaglia cambiari/postali, addebiti diretti, bonifici bancari/postali, bollettino postale, carte di debito/credito/prepagate, altri strumenti di pagamento elettronico che consentono anche addebito in c/c);
- Da indicare nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è sostenuta la spesa e nelle dichiarazioni degli anni d’imposta successivi, fino all’esaurimento di utilizzo;
MODIFICHE INTRODOTTE DAL DECRETO CRESCITA
L’invio dei corrispettivi giornalieri può essere effettuato entro 12 giorni dall’effettuazione delle operazioni. La memorizzazione del corrispettivo continua a essere effettuata al momento di effettuazione dell’operazione e, per le prestazioni di servizi, anche al momento di ultimazione.
SANZIONI
Non vengono applicate nei primi sei mesi, se la trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri avviene entro il mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, fermi restando i termini di liquidazione Iva.
A titolo esemplificativo, nel caso di prestazione ultimata e pagata il 10 settembre:
A regime:
Memorizzazione il 10 settembre, con rilascio del documento commerciale Trasmissione telematica del corrispettivo entro il 22 settembre; corrispettivo inserito nella liquidazione Iva di settembre (entro il 16 ottobre).
Nei primi sei mesi non ci sarà alcuna sanzione se il corrispettivo, relativo alla prestazione eseguita il 10 settembre, verrà trasmesso telematicamente entro il 31 ottobre. Però dovrà essere inserito nella liquidazione Iva di settembre, da eseguire entro il 16 ottobre.
QUALI VANTAGGI PER LE IMPRESE?
- Una migliore gestione dei dati ottenuti dagli scontrini. La loro analisi può facilitare l’imprenditore nello studio di nuove strategie per soddisfare, in modo diverso, i bisogni dei clienti o per proporre loro nuovi servizi
- La contabilità si semplifica, la registrazione si fa più veloce, la conservazione dei documenti sarà digitale e quindi smart
- La digitalizzazione ha il vantaggio di ottimizzare i processi interni e di aumentare l’efficienza dell’impresa