A partire dal 1 luglio 2019 o dal 1 gennaio 2020, in base al volume d’affari 2018, superiore o meno a € 400.000, i commercianti al minuto e i soggetti ad essi assimilati sono tenuti alla memorizzazione elettronica dei corrispettivi e al loro invio telematico all’Agenzia delle Entrate (cosiddetto scontrino elettronico o digitale).
Con il Decreto ministeriale 10 maggio 2019, (G.U. n. 115 del 18 maggio 2019) il Mef ha individuato i soggetti esonerati dall’obbligo in fase di prima applicazione. Sono stati confermati gli attuali esoneri disposti per la certificazione fiscale.
In particolare, oltre ai casi per i quali (ora) è previsto l’esonero dall’emissione dello scontrino / ricevuta fiscale, il Ministero ha disposto l’esonero, fino al 31 dicembre 2019, per le cessioni / prestazioni “marginali”, ossia quelle non superiori all’1% del volume d’affari 2018.