Dal 1° Gennaio 2018 le sportine per la spesa non potranno più essere omaggiate ai clienti ma dovranno essere cedute esclusivamente a pagamento e con l’indicazione della voce distinta sullo scontrino fiscale o fattura.
La normativa si applica a tutte le borse di plastica indistintamente, che siano realizzate con polimeri, che abbiano o no i manici, che servano per il trasporto di merci e prodotti, che siano utilizzate a fine di igiene o fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi.
L’obbligo di far pagare le sportine e di esporne la voce distinta per ogni singola unità sullo scontrino, riguarda sia le borse monouso che quelle riutilizzabili.
Restano escluse da questo obbligo le borse in carta, in tessuti di fibre naturali, in fibre di poliammide e in materiali diversi dai polimeri.
L’obbligo riguarda dunque i negozi alimentari e non alimentari, le attività ambulanti, le attività artigianali con vendita per asporto, bar, pasticcerie, gastronomie, ristoranti e pizzerie, chioschi, ferramente, tabaccherie e molti altri.
Rientrano in questa normativa:
- borse di plastica in materiale ultraleggero con uno spessore del materiale inferiore a 15 micron per alimenti sfusi, biodegradabili e compostabili certificate da organismi accreditati, e con contenuto minimo di materia prima rinnovabile almeno il 40%, utilizzate come imballaggio primario o a fini igienici nei reparti di ortofrutta, panetterie, gastronomie, macellerie, pescherie ….;
- borse per il trasporto, biodegradabili e compostabili, utilizzate per portare via dal negozio le merci e/o i prodotti (sacchetti della spesa);
- borse riutilizzabili per il trasporto in plastica tradizionale con maniglia esterna con uno spessore del materiale superiore a 200 micron, contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30%, utilizzati in esercizi di vendita di generi alimentari; spessore del materiale superiore a 100 micron con una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10% ed utilizzati in esercizi che commercializzano prodotti diversi dai generi alimentari;
- borse riutilizzabili per il trasporto in plastica tradizionale con maniglia interna con uno spessore del materiale superiore a 100 micron, contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30% ed utilizzati in esercizi di vendita di generi alimentari; spessore del materiale superiore a 60 micron con una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10% ed utilizzati in esercizi che commercializzano prodotti diversi dai generi alimentari.
Per chi viola o elude la legge sono previste sanzioni da € 2.500 a € 25.000 che possono arrivare fino a € 100.000 se l’inosservanza riguarda ingenti quantità di borse di plastica, o un loro valore superiore al 10% del fatturato del trasgressore.
ASPETTI FISCALI RELATIVI ALL’ESPOSIZIONE DEL PREZZO
Considerato che l’aliquota IVA della cessione delle borse di plastica è il 22%, sarà necessario adeguare il registratore di cassa riservando un “reparto” a questa operazione in quanto la norma precisa l’obbligo di “indicazione della voce distinta”.
La novità in esame non interessa soltanto i supermercati relativamente ai prodotti “da pesare” ma in generale tutti gli esercizi che utilizzano le borse / sacchetti.
Possono inoltre essere distribuiti solo i sacchetti conformi ai sensi dell’articolo 226-bis del Dlgs 152/2006.
ALCUNE DOMANDE E RISPOSTE PER CAPIRNE DI PIU’
I sacchetti “vecchi” già acquistati prima del 31.12.17, possono essere utilizzati fino all’esaurimento delle scorte o devono essere smaltiti?
I sacchetti vecchi – se sono fuori norma e non soddisfano le specifiche tecniche prescritte – non possono essere utilizzati fino ad esaurimento scorte ma devono essere smaltiti. Il periodo transitorio che intercorre tra emanazione della legge ed entrata in vigore è già trascorso con il 1°/1/2018.
Vi è un prezzo obbligatorio per la vendita dei nuovi sacchetti o il venditore può liberamente stabilirlo?
Non c’è un prezzo obbligatorio di vendita; esso viene stabilito liberamente dal venditore, tanto che si incontrano legittimamente sul mercato prezzi differenti per lo stesso tipo di oggetto.
I sacchetti di plastica forata a protezione del pane (quelli che di solito si trovano al supermercato, il cosiddetto “pane confezionato”) sono esclusi dagli obblighi relativi ai sacchetti ultraleggeri?
Sì; confermo che questi sacchetti esulano dal campo di applicazione della recente norma sugli ultraleggeri. Si tratta infatti di un tipo di imballaggio diverso dalla busta usata per i prodotti sfusi. Il pane confezionato in busta – come ad esempio il pacco di altri prodotti da forno come i biscotti già confezionati – non è soggetto al pricing obbligatorio.
In base alla normativa vi è l’obbligo di inserire nello scontrino fiscale a fronte di una vendita di un prodotto (quale ad esempio uno shampoo) qualora sia fornito anche lo shopper in plastica?
Questo caso è diverso da quello che si riferisce ai sacchetti di plastica ultraleggeri che si usano per confezionare i prodotti alimentari sfusi. Vi è comunque l’obbligo di dare un prezzo alle borse di plastica fornito dall’esercente utilizzate per trasportare qualsiasi prodotto; tale prezzo deve risultare dallo scontrino.
Tutte le imprese (non solo le imprese che vendono alimentari) devono adeguarsi alle nuove regole e hanno quindi l’obbligo di cedere il sacchetto a titolo oneroso (lavanderie, tabaccherie, farmacie, ecc.)?
Le norme che riguardano le buste ultraleggere (biodegradabilità, compostabilità, spessore inferiore ai 15 micron, percentuale crescente di prodotto riciclato e ora anche la prezzatura, ovvero l’apposizione della indicazione di prezzo sullo scontrino di vendita) devono essere osservate solo dalle imprese che vendono prodotti sfusi alimentari. Le imprese che distribuiscono altri tipi di prodotti non utilizzeranno le buste ultraleggere ma altri tipi di shopper con caratteristiche e obblighi diversi. Si consideri che la circolare ministeriale effettua una ricognizione-sunto delle norme da applicare a tutti i tipi di borse di plastica.