Con la circolare n. 36 del 5 marzo 2019, l’Inps fornisce le indicazioni per l’applicazione del nuovo istituto del riscatto di periodi non coperti da contribuzione e del diverso criterio di calcolo dell’onere di riscatto dei periodi di studio universitari da valutare nel sistema contributivo.
La circolare n. 36 fornisce anche indicazioni in materia di fondi di solidarietà circa la facoltà di provvedere al versamento della contribuzione correlata a periodi utili per il diritto a pensione, riscattabili o ricongiungibili e precedenti all’accesso ai fondi di solidarietà.
Come funziona
La presentazione della domanda di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione è limitata al triennio 2019 – 2021 e può essere presentata dal 29 gennaio 2019 data di entrata in vigore del decreto legge e fino al 31 dicembre 2021.
L’istanza può essere inviata solo in via telematica dal sito dell’Istituto tramite i servizi on-line accessibili dal cittadino munito di PIN dispositivo, SPID o CNS. Può essere presentata dal diretto interessato o dal suo superstite o, entro il secondo grado, dal suo parente e affine. In queste ipotesi, l’onere versato è detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50%. Per i lavoratori del settore privato, la domanda di riscatto può essere presentata anche dal datore di lavoro dell’assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore. In tal caso, l’onere versato è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo.
Nei casi in cui la domanda sia presentata dal parente o affine o dal datore di lavoro, è necessario che sia acquisito il consenso del soggetto interessato. In attesa dell’implementazione della procedura per l’invio telematico, le domande devono essere presentate utilizzando il modulo allegato alla circolare (Allegato n. 2). L’onere di riscatto, determinato ai sensi di quanto sopra precisato, può essere versato in unica soluzione o in un massimo di 60 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione.
In riferimento al riscatto dei corsi universitari di studi per periodi da valutare nel sistema contributivo, effettuato fino al quarantacinquesimo anno di età, in base al comma 6 dell’articolo 20 del DL n. 4/2019, l’onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.
L’Inps chiarisce poi che i fondi di solidarietà provvederanno al versamento degli oneri correlati a periodi, utili per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili precedenti all’accesso ai fondi di solidarietà, per consentire l’accesso alla prestazione straordinaria per il sostegno al reddito, riconosciuta ai lavoratori che abbiano i requisiti per fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo. A tal fine il datore di lavoro esodante, nell’accertare i requisiti di accesso all’assegno straordinario, deve acquisire le informazioni e la documentazione a supporto direttamente dai lavoratori. Restano esclusi i riscatti utili ai soli fini della misura del trattamento pensionistico.