RINNOVO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA ANTECEDENTI IL D.LGS. 152/06

Dall'entrata in vigore del D.Lgs. 152/06 le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera hanno una durata di 15 anni, oltre la quale devono essere rinnovate dall'autorità competente. Le autorizzazioni alle emissioni rilasciate precedentemente all'entrata in vigore di tale D.Lgs. devono essere rinnovate secondo un calendario predisposto dall'autorità competente.
La Regione Lombardia, al fine di assicurare un esercizio uniforme e coordinato sul territorio lombardo delle funzioni trasferite alle province in merito al rilascio, alla modifica ed al rinnovo delle autorizzazioni, aveva ritenuto, in accordo con le province medesime, di proporre un calendario per la presentazione dei rinnovi delle autorizzazioni esistenti da parte delle imprese.
Al tavolo tecnico per l’aria, in data 21/10/2010 è stato definito di posticipare le scadenze del calendario.
La provincia di Pavia, adotta questo nuovo calendario con DGP del 16/09/2011, per cui, chi avesse un autorizzazione ex. art. 12 del vecchio DPR 203/88 rilasciata fino al 31/12/89 contatti al più presto l’ufficio ambiente e sicurezza per rinnovare l’autorizzazione:

Calendario per la presentazione delle istanze di rinnovo

Data di presentazione – Data dell’autorizzazione

Data di presentazione della domanda di rinnovo

Fino al 31/12/1989 (istanze ex art. 12 del d.p.r. 203/88)

Entro il 31/12/2011

Autorizzazioni rilasciate fino al 31/12/1995

Tra il 01/01/2012 e il 31/12/2012

Autorizzazioni rilasciate dal 01/01/1996 al 31/12/1999

Tra il 01/01/2013 ed il 31/12/2013

Autorizzazioni rilasciate dal 01/01/2000 al 31/12/2002

Tra il 01/01/2014 ed il 31/12/2014

Autorizzazioni rilasciate dal 01/01/2003 al 29/04/2006

Tra il 01/01/2015 ed il 31/12/2015

Segnaliamo inoltre che le autorizzazioni ai sensi dell’art. 12 sono diventate definitive grazie a una delibera regionale (d.g.r. n. 6/41406 del 1999) che ha stabilito l’obbligo di effettuare controlli analitici alle emissioni a partire dall’anno 2000 e successivamente con periodicità annuale o biennale.
Se le caratteristiche dell’impianto e dei cicli produttivi coincideranno con
quelli delle attività “in deroga” si potrà presentare la domanda in forma “semplificata”, in caso contrario si dovrà procedere ai sensi dell’art. 269/281 del D.Lgs. 152/06 (Testo Unico dell’Ambiente).
Nel caso in cui la domanda di rinnovo non venga presentata dalla ditta nei termini previsti dal calendario approvato dall'autorità competente, l’autorizzazione decade.
Per consulenza contattare Giulia Gatti allo 0381/907718 o via mail: giulia.gatti@confartigianatolomellina.it

Considerato il numero rilevante d’imprese interessate e per agevolare una migliore organizzazione degli interventi, Vi invitiamo a confermarci il servizio per tempo e comunque entro e non oltre fine novembre p.v.  Le consulenze si effettueranno secondo l’ordine di ricezione delle conferme d’ordine.