Regime agevolato artigiani e commercianti: è stato prorogato dal 31 dicembre al 28 febbraio il termine entro il quale occorre comunicare la perdita dei requisiti per l’accesso al regime agevolato.
Lo comunica l’Inps nel messaggio n. 15 del 3 gennaio 2019, ricordando che il regime contributivo agevolato cessa di avere effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello nel quale sono venuti meno i requisiti stabiliti per l’accesso (rif. legge n. 190/2014, come modificata dalla Legge n. 208/2015, e indicazioni operative delle circolari n. 29/2015 e n. 35/2016 e messaggio n. 1035/2015).
Non sempre i contribuenti sono in grado di stabilire, entro fine anno, l’eventuale perdita dei requisiti: per questo l’Inps ha deciso di posticipare il termine per la rinuncia al 28 febbraio dell’anno per il quale si richiede il ripristino del regime ordinario. In tal caso, il regime contributivo ordinario sarà comunque ripristinato con decorrenza 1° gennaio del medesimo anno. L
e comunicazioni che perverranno dopo il 1° marzo di ogni anno determineranno, invece, il ripristino del regime contributivo ordinario con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo.