Proroga in materia di valutazione dei rischi

In relazione all’obbligo di redigere il documento di valutazione dei rischi per le imprese che occupano fino a 10 lavoratori comunichiamo che, come richiesto dalla Confederazione, il Governo ha emanato un provvedimento di proroga.
Nel maxi emendamento alla cd. “Legge di Stabilità” è presente una ulteriore proroga sulla possibilità di autocertificare l’avvenuta valutazione dei rischi fino al 30 giugno 2013.
Contrariamente però a quanto appare da una prima lettura, l’obbligo di redigere il documento di valutazione dei rischi entra comunque in vigore prima di tale data e, più precisamente, il
5 maggio 2013.
Tale affermazione scaturisce dalla seguente ricostruzione:

La Legge di stabilità 2013 entra in vigore il 1° gennaio 2013 e sostituisce iltermine oltre il quale non è più valida l’autocertificazione per la valutazione dei rischi.

Questo termine (il 30 giugno 2013 anziché il 31 dicembre 2012) rimane teorico perché l'autocertificazione scadrà prima per effetto del combinato disposto di altri due provvedimenti:

a) il decreto interministeriale sulle procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione dei rischi che, pubblicato il 6 dicembre dello scorso anno, entra in vigore sessanta giorni dopo ovvero il 5 febbraio;

b) il D.L. 12 maggio 2012 n. 57 ("Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 comma 1 legge 12 luglio 2012 n. 101) che modifica il testo dell'art. 29 comma 5 d.lgs 81/08 eliminando il termine di 18 mesi successivi alla pubblicazione del suddetto decreto interministeriale sostituendolo con "tre mesi".

Quindi, leggendo le normative modificate combinate insieme il comma 5 dell'art. 29, così come modificato dall'insieme dei provvedimenti citati, diventa:

"5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2013, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi…."

Quindi il termine di cui sopra va così calcolato:

Conteggiando 60 giorni dalla pubblicazione del decreto sulle procedure standardizzate (7 dicembre 2012)  andiamo al 5 febbraio 2013, data in cui entra in vigore il decreto stesso.
Dall’entrata in vigore del decreto interministeriale, l’obbligo di effettuare la valutazione sulla base delle procedure stesse parte tre mesi dopo, cioè il 5 maggio 2013.
Il pressante lavoro della Confederazione ha portato dei buoni frutti, sollevando le imprese da una tempistica troppo stringente per l’assolvimento del nuovo obbligo; sollecitiamo tuttavia i datori di lavoro ad utilizzare nel modo migliore i pochi mesi di proroga  verificando per tempo la conformità della propria documentazione.

L’ufficio ambiente e sicurezza di Confartigianato Imprese Lomellina è a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito. I recapiti sono: tel. – 0381/907718 e mail – ambiente@confartigianatolomellina.it.