Dal 1° luglio 2018, i datori di lavoro o committenti sono tenuti a corrispondere le retribuzioni o i compensi ai lavoratori mediante:
• bonifico bancario (sul c/c identificato dall’IBAN del lavoratore);
• strumenti di pagamento elettronico;
• pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
• assegno consegnato direttamente al lavoratore o ad un suo delegato in caso di impedimento (coniuge, convivente o familiare, in linea retta o collaterale del lavoratore, di età non inferiore a 16 anni).
I datori di lavoro e committenti, pertanto, non possono più corrispondere la retribuzione ai lavoratori per mezzo di denaro contante, indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro instaurato tra le parti. La firma del lavoratore apposta sulla busta paga, inoltre, non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.
Rientrano nel campo di applicazione della norma:
- i rapporti di lavoro subordinato (articolo 2094 c.c.), indipendentemente dalle modalità di svolgimento e dalla durata;
- i rapporti originati da contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
- i contratti stipulati dalle cooperative con i propri soci. Per la violazione dell’obbligo è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro.