Spesometro e comunicazioni IVA: ecco le nuove scadenze
Con la riforma introdotta dal Decreto fiscale (D.l 193/2016) che cambia la normativa in materia di adempimenti IVA, al posto dello spesometro annuale, i contribuenti saranno obbligati ad inviare otto nuove comunicazioni telematiche:
– quattro comunicazioni IVA per le fatture emesse e ricevute (spesometro trimestrale)
– quattro comunicazioni IVA per le liquidazioni (ovvero il prospetto che riassume la posizione IVA debitoria o creditoria del trimestre considerato).
Le scadenze
Solo per quest’anno lo spesometro trimestrale viene ridotto. Le comunicazioni IVA delle fatture emesse e ricevute dei primi due trimestri, infatti, saranno accorpate in un’unica soluzione con scadenza fissata al 25 luglio 2017. Terzo e quarto trimestre scadranno, rispettivamente, a fine novembre 2017 e a fine febbraio dell’anno successivo.
Lo spesometro 2017 annuale (periodo d’imposta 2016) dovrà essere inviato sempre secondo le scadenze previste negli anni passati ovvero: 10 aprile per i contribuenti IVA mensili e 20 aprile per i contribuenti IVA trimestrali.
Ecco la tabella con le scadenze fiscali 2017 delle nuove comunicazioni Iva trimestrali (spesometro e liquidazioni):
Periodo di riferimento | Versamento IVA | Invio telematico dati IVA |
---|---|---|
Gennaio | 16 febbraio 2017 | |
Febbraio | 16 marzo 2017 | |
Marzo | 17 aprile 2017 | |
I trimestre | 16 maggio 2017 | 31 maggio 2017 (liquidazioni) 25 luglio 2017 (spesometro) |
Aprile | 16 maggio 2017 | |
Maggio | 16 giugno 2017 | |
Giugno | 17 luglio 2017 | |
II trimestre | 22 agosto 2017 | 25 luglio 2017 (spesometro) 31 agosto 2017 (liquidazioni) |
Luglio | 22 agosto 2017 | |
Agosto | 18 settembre 2017 | |
Settembre | 16 ottobre 2017 | |
III trimestre | 16 novembre 2017 | 30 novembre 2017 |
Ottobre | 16 novembre 2017 | |
Novembre | 18 dicembre 2017 | |
Dicembre | 16 gennaio 2018 | |
IV trimestre | 16 marzo 2018 | 28 febbraio 2018 |
I dati da comunicare
Ecco il contenuto minimo dei dati che l’Agenzia delle Entrate richiede ai sensi del Decreto Legge 193/2016:
- i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
- la data ed il numero della fattura;
- la base imponibile;
- l’aliquota applicata;
- l’imposta;
- la tipologia dell’operazione.
Una tantum: credito di imposta
Il decreto fiscale riconosce la necessità di un adeguamento tecnologico da parte dei contribuenti sottoposti ai nuovi obblighi: per questo fissa una sorta di premio una tantum.
Si tratta di un credito d’imposta di 100 euro per i soggetti in attività nel 2017 con un volume d’affari non superiore a 50mila euro.
Le sanzioni
Queste le sanzioni relative alle Comunicazioni Iva trimestrali spesometro e liquidazioni:
- per l’omessa/errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute è prevista una sanzione di 2 euro per ogni fattura, con un massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre;
- per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni periodiche la sanzione va da 500 a 2.000 euro.
Per ulteriori informazioni contattare i consulenti fiscali nelle nostre sedi.
Aboliti il Modello Intra Acquisti e la Black List
Il nuovo obbligo dello Spesometro 2017 e la comunicazione delle liquidazioni Iva trimestrali hanno portato all’eliminazione della presentazione dei modelli Intra Acquisti e delle comunicazioni Black list e degli scambi con San Marino.
L’art. 4 c. 4 lett. b) del DL 193/2016 prevede, a decorrere dall’1.1.2017, la soppressione dei modelli Intrastat relativi:
– agli acquisti intracomunitari di beni;
– alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato della UE.
È anticipata all’anno di imposta 2016 l’abolizione della comunicazione “Black list”, la quale non dovrà più essere presentata.
E’ stata inoltre abolita la comunicazione degli acquisti di beni ricevuti da operatori di San Marino, documentati con autofattura.
L’abolizione riguarderà le annotazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2017.
L’ultimo adempimento, prima della sua abolizione, è dunque l’eventuale presentazione del quadro SE del modello polivalente nel mese di gennaio 2017, con riferimento alle autofatture annotate nel registro acquisti nel mese di dicembre 2016.
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