Il Decreto Milleproroghe (legge 21 settembre 2018, n. 108), in vigore dal 22 settembre, proroga i termini per comunicare alle autorità sanitarie di competenza territoriale l’attività di produttore di MOCA (materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti): “Per i produttori artigianali che già operano è prevista la riapertura dei termini di cui al comma 3 [dell’articolo 6 del D.lgs 29/2017], per un periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione”.
Il D.lgs 29/2017 in materia di Moca prevede infatti che, per consentire l’effettuazione dei controlli ufficiali, gli operatori dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti comunichino all’autorità sanitaria territorialmente competente gli stabilimenti che eseguono le attività di cui al Regolamento (CE) 2023/2006, ad eccezione degli stabilimenti in cui si svolge esclusivamente l’attività di distribuzione al consumatore finale (ovvero dove si svolge attività di vendita al dettaglio).
Le imprese avranno ancora 120 giorni, dall’entrata in vigore della norma e quindi entro il 18 gennaio 2019, per comunicare all’autorità sanitaria dove e come eseguono le attività di produzione dei MOCA.
Contattaci subito se produci, vendi all’ingrosso o importi materiali e oggetti destinati al contatto con alimenti e non hai ancora inviato questa comunicazione.
Le sanzioni per gli inadempimenti relativi alle comunicazioni all’autorità sanitaria vanno da 1.500 a 9.000 euro.
Servizio Ambiente e Sicurezza
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