L’attività di vigilanza svolta da un dipendente di una struttura pubblica e quella di medico competente, ai sensi dell’articolo 39, comma 3, Dlgs 81/2008, non sono compatibili. Nella risposta del Ministero del Lavoro all’Interpello 12 aprile 2018, n. 2, si legge che i divieti di esercitare attività di medico competente sono da intendersi rivolte a tutte le strutture del Dipartimento di prevenzione e non solo a quelle in cui il professionista svolge attività ispettiva. Tali divieti sono inoltre da considerare applicabili a tutto il personale con qualifica ispettiva afferente all’azienda sanitaria.
Così il Ministero del Lavoro che identifica nella complessità dei Dipartimenti di Prevenzione (es. strutture c/o le ATS quali Servizi veterinari, i Servizi Igiene degli Alimenti e della Nutrizione; i Servizi Igiene e Sanità Pubblica; i Servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro; i Servizi impiantistico-antinfortunistico) oltre a un compito di vigilanza e controllo, anche lo svolgimento di funzioni di prevenzione e gestione dei rischi, sorveglianza epidemiologica, informazione e comunicazione del rischio per la salute, assistenza alle imprese, formazione, educazione sanitaria della popolazione.