Isa, correttivi e credito di imposta: una piccola guida alla fiscalità

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La materia fiscale è di una tale complessità da richiedere aggiornamenti continui. Le norme cambiano o, se non lo fanno, vengono integrate da altri cavilli o chiarimenti legislativi che richiedono continui approfondimenti. Allora facciamo un po’ di ordine su alcuni fra i temi più “caldi” che stanno interessando le imprese.

ISA DIFFERITI AL 2018 – PER L’ANNO 2017 SI APPLICANO ANCORA GLI STUDI DI SETTORE
Gli Indici di affidabilità fiscale (Isa) sono nati per superare il sistema degli studi di settore e, attraverso un meccanismo del tutto nuovo, portare all’emersione spontanea delle basi imponibili. Per un discreto numero di contribuenti, il 2017 avrebbe dovuto essere il primo anno di applicazione dei nuovi Indici. La Finanziaria 2018, per assicurare un trattamento fiscale uniforme e per semplificare gli adempimenti dei contribuenti e degli intermediari, ha differito la loro applicazione a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018. Per il periodo d’imposta 2017, quindi, tutti i contribuenti dovranno ancora «fare i conti» con gli studi di settore. Tale decisione “all’ultimo minuto” si riflette sul fatto che, per il 2017, non è stata posta in essere la consueta attività di revisione. Ricordiamo che nell’ambito delle modifiche agli studi di settore, sono stati introdotti specifici correttivi per la gestione delle imprese in contabilità semplificata «per cassa».

CORRETTIVI PER LA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA “PER CASSA”
A decorrere dal 2017, le imprese in contabilità semplificata determinano il reddito in base al principio “improntato” al criterio di cassa e non in base a quello per competenza. Un principio che proprio su queste imprese avrebbe potuto creare delle “distorsioni” nel funzionamento degli studi di settore (ad esempio, a seguito della mancata rilevazione delle rimanenze).
Per evitare alcune anomalie, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il Decreto 23.3.2018 ha introdotto una serie di interventi correttivi per la gestione delle imprese in contabilità semplificata. Affinché questi correttivi possano essere utilizzati da coloro che non hanno optato per l’applicazione della presunzione (cosiddetto criterio di registrazione secondo l’art. 18, comma 5, DPR n. 600/73), e premesso che gli studi di settore siano stati elaborati sulla base dei dati compilati secondo il principio di competenze, le imprese dovranno indicare nei modelli studi, oltre all’indicazione delle rimanenze finali, una serie di ulteriori informazioni desumibili dal mod. IVA 2018:

  • operazioni verso soggetti passivi IVA;
  • operazioni con applicazione del reverse charge;
  • operazioni nei confronti delle Pubbliche amministrazioni soggette a split payment. 

MAGGIORAZIONE 3% AI FINI DELL’ADEGUAMENTO
L’art. 2, comma 2-bis, DPR n. 195/99 dispone che ai fini dell’adeguamento alle risultanze degli studi di settore, per i periodi d’imposta diversi da quello in cui trova applicazione per la prima volta:

  • lo studio di settore,
    ovvero
  • le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo,

 non è applicabile la maggiorazione del 3%.
Di conseguenza, in mancanza della consueta attività di revisione degli studi di settore, tale maggiorazione (3%) sarà applicabile a tutti gli studi di settore, qualora l’adeguamento sia di
ammontare superiore al 10% dei ricavi / compensi contabilizzati. 

NUOVO PORTALE ENEA
La Finanziaria 2018 ha introdotto alcune novità per quanto riguarda la detrazione delle spese relative agli interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica. Dallo scorso 3 aprile è stato attivato il nuovo portale per inviare all’Enea la comunicazione riguardante gli interventi conclusi nel 2018. Entrando in http://finanziaria2018.enea.it, ora è possibile procedere alla trasmissione della comunicazione per gli interventi di riqualificazione energetica, “aggiornati” con le nuove disposizioni.
Di conseguenza i requisiti tecnici, la percentuale di detrazione spettante, i massimali di spesa per singola tipologia di intervento e i controlli effettuabili da parte dell’ENEA, ad oggi risultano:
– quelli già previsti per il 2017 per gli interventi che non sono stati oggetto di modifica ad opera della Finanziaria 2018;

  • quelli individuati dalla Finanziaria 2018 per le nuove tipologie di interventi agevolati (ad esempio, interventi di riqualificazione energetica “abbinati” ad interventi antisismici, per i quali è prevista la detrazione dell’80% – 85% su una spesa massima di € 136.000 moltiplicati per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio) e per quelli che sono stati prorogati con modifiche (ad esempio, la sostituzione di serramenti ed infissi per i quali è riconosciuta la detrazione nella minor misura del 50%).

Come di consueto, l’ENEA ha reso disponibili all’indirizzo http://www.acs.enea.it/vademecum/ i vademecum aggiornati al 10.4.2018, nei quali è specificato, per ciascuna categoria di interventi: la tipologia dell’intervento agevolato e dell’edificio oggetto dei lavori, l’entità del beneficio (percentuale e spesa massima), i requisiti tecnici, la documentazione da conservare e da trasmettere.

CREDITO DI IMPOSTA AUTOTRASPORTO
La dichiarazione necessaria per fruire dei benefici fiscali sui consumi di gasolio effettuati tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2018, dovrà essere presentata dal 1° al 30 aprile 2018.
Sul sito dell’Agenzia delle dogane – www.agenziadogane.gov.it – si trova il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al primo trimestre 2018. Il beneficio relativo ai consumi effettuati tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2018 ammonta a €214,18 per mille litri di gasolio.