I commercianti al minuto si devono attrezzare per la trasmissione telematica dei corrispettivi. L’adempimento riguarda tutti i contribuenti che effettuano le operazioni di cui all’art. 22 D.P.R. 633/1972, quindi l’obbligo sussiste anche per chi presta servizi in locali aperti al pubblico o nell’abitazione del cliente, come pure per le somministrazioni di alimenti e bevande.
Ad oggi, come noto, per effetto di quanto stabilito dall’articolo 22 D.P.R. 633/1972, i commercianti al minuto non sono tenuti ad emettere fattura, salvo che sia stata richiesta dal cliente, e certificano i corrispettivi mediante rilascio della ricevuta fiscale ovvero dello scontrino fiscale.
Per effetto di quanto stabilito dal D.L. 119/2018, a partire dal 1° luglio 2019, per certi contribuenti è prevista l’entrata in vigore dell’obbligo di inviare telematicamente i corrispettivi all’Agenzia delle entrate.
La decorrenza del nuovo obbligo è differenziata a seconda dell’ammontare del volume d’affari realizzato:
- dal 1° luglio 2019, per i soggetti con un volume d’affari superiore ad € 400.000;
- dal 1° gennaio 2020, per tutti i soggetti a prescindere dall’ammontare del volume d’affari.
Con riferimento alla prima ipotesi, si fa presente che è necessario verificare il volume d’affari al 31.12.2018, emergente dal modello Iva 2019.
Da quando scatta questo obbligo, l’unica documentazione fiscale prevista è la fattura elettronica, oppure i corrispettivi memorizzati e trasmessi telematicamente. Infatti, in occasione della manifestazione Telefisco 2019, alla domanda se il contribuente possa ancora emettere la ricevuta fiscale, l’Agenzia ha risposto che quando scatta l’obbligo della trasmissione telematica dei corrispettivi, non saranno possibili altre forme di documentazione diverse dalla fattura elettronica; quindi la documentazione è rappresentata o dai corrispettivi memorizzati e trasmessi elettronicamente o dalla fattura elettronica.
I soggetti interessati devono quindi attivarsi per adeguare il proprio registratore di cassa (registratore telematico le cui specifiche sono contenute nel Provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 182017 del 28.10.2016) o per acquistare un nuovo strumento che soddisfi il nuovo obbligo.
Viene previsto un modesto ristoro per l’adeguamento tecnologico mediante un credito di imposta pari al 50% del costo di acquisto (massimo 250 euro) o delle spese di adattamento con un massimo di 50 euro. Il credito di imposta può essere utilizzato nella prima liquidazione periodica Iva successiva al mese di registrazione della fattura di acquisto; il pagamento non può avvenire in contanti.
Così come previsto per la fattura elettronica, si deve procedere all’invio telematico dei corrispettivi in formato XML, nonché alla relativa conservazione sostitutiva a norma del medesimo file XML trasmesso.
In caso di scarto del file XML dei corrispettivi elettronici, l’esercente avrà 5 giorni per trasmettere nuovamente il file corretto al Sistema di Interscambio.