Nessun silenzio-assenso sulla richiesta di autorizzazione all’installazione e utilizzo nei luoghi di lavoro degli impianti audiovisivi e degli altri strumenti di controllo previsti dall’art. 4, comma 1, della L. n.300/1970 (Statuto del lavoro) e successive modificazioni. In pratica la legge vieta l’iniziativa unilaterale del datore di lavoro in merito all’utilizzo di questi impianti di controllo.
A chiarirlo è il Ministero del Lavoro che ha pubblicato l’Interpello 8.05.2019, n. 3 con il quale esclude che il silenzio assenso possa essere applicato alla richiesta di autorizzazione all’installazione e utilizzo degli impianti audiovisivi e degli altri strumenti di cui all’art. 4, c. 1, L. 300/1970.
L’interpello risponde a un quesito del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, in merito all’applicazione della L. 241/1990 nella parte in cui dispone che il silenzio dell’amministrazione competente (nel caso l’Ispettorato del Lavoro) equivalga ad accoglimento della domanda.
In sintesi, la legge vieta l’iniziativa unilaterale del datore di lavoro. La formulazione dell’articolo 4 non consente l’utilizzo né l’installazione degli impianti di controllo in assenza di un atto espresso di autorizzazione, cui si può pervenire attraverso due strade alternative: l’accordo in sede sindacale o l’autorizzazione amministrativa.
L’interpretazione è condivisa dalla giurisprudenza, la quale ritiene “inderogabile” l’autorizzazione anche in relazione agli aspetti penali (Cass. pen. 22148/2017; Cass. pen. 51897/2016; Cass. civ. 1490/1986) conseguenti all’inosservanza della norma.