Infissi interni ed esterni: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

zanzariera-infissoCon la Circolare n. 15/E del 12 luglio 2018, l’Agenzia delle Entrate chiarisce i dubbi, in materia di componenti e parti staccate del bene significativo “infissi interni ed esterni”,in particolare in relazione alle tapparelle, zanzariere ed inferriate.

Il documento di prassi, alla luce della norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1, comma 19, legge n. 205 del 207 (legge di Bilancio 2018), coordina e sistematizza i chiarimenti forniti con precedenti circolari, anche con l’obiettivo di semplificare la complessità che si era venuta a creare.

Quando le singole parti o pezzi staccati di beni significativi sono forniti nell’ambito di una manutenzione ordinaria o straordinaria, occorre verificare se le stesse assumono rilevanza autonoma e se, al pari della manodopera, vanno assoggettati ad IVA 10%.

La verifica della rilevanza autonoma è effettuata, secondo la norma di interpretazione autentica, in base all’autonomia funzionale delle parti rispetto al bene significativo.

Ciò significa che:

  • se il singolo componente ha una propria funzione, diversa da quella del bene significativo, è assoggettato ad IVA 10% (in quanto non rientra fra i beni significativi);
  • se il singolo componente ha la stessa funzione del bene significativo, è parte integrante di quest’ultimo (con la conseguenza che l’IVA 10% è applicata sul bene significativo, comprensivo del valore della componente, fino a concorrenza del valore della manodopera).

Sulla base del principio esposto, l’Agenzia delle entrate chiarisce quanto segue.

Tapparelle, scuri, veneziane

Hanno una autonomia funzionale diversa da quella degli infissi esterni (finestre), in quanto sono installate allo scopo di proteggere dagli agenti atmosferici e per preservare gli ambienti interni dalla luce e dal calore. Quindi, il valore/costo delle tappareIle (o scuri o veneziane) non è attratto nel valore del bene significativo ed è assoggettato, nell’ambito della prestazione di manutenzione) ad aliquota IVA 10%. Tale interpretazione, basandosi sul fatto che la tapparella non é un infisso esterno (e, quindi, non è un bene significativo), si applica sia nel caso di sostituzione della tapparella completa che di una sua parte (ad esempio, solo il telo della tapparella, come suggerito in via prudenziale dalla scrivente Direzione in attesa del chiarimento).

Ovviamente, nel diverso caso in cui la tapparella sia strutturalmente integrata nell’infisso (è un prodotto unico ed inscindibile), il relativo valore confluisce in quello del bene significativo.

Zanzariere

Valgono le medesime considerazioni effettuate per le tapparelle: sono assoggettate ad aliquota IVA del 10% (non sono “infissi esterni”, avendo la diversa funzione di protezione dagli insetti), salvo il caso in cui sono “integrate” già in fase di produzione.

Inferriate – grate di sicurezza

Anche l’installazione di grate di sicurezza, effettuata per prevenire atti illeciti, ha una funzione diversa da quella dell’infisso esterno, con la conseguenza di applicare l’IVA con l’aliquota del 10% sull’intera prestazione, comprensiva del valore delle grate.

Valore dei beni significativi

Ulteriori importanti precisazioni sono fornite in merito alla determinazione del valore dei beni significativi, anche alla luce della relazione illustrativa della norma di interpretazione autentica.

Il valore dei beni significativi è determinato:

  • nel caso di installazione di beni significativi autoprodotti, con riferimento al costo pieno di produzione. Quindi, la valorizzazione terrà conto di tutti i costi diretti e indiretti (c.d. generali di produzione) sostenuti per la produzione dei beni (ammortamento di beni materiali e immateriali, manutenzioni e riparazioni, etc.), ad esclusione dei costi generali e amministrativi e dei costi di distribuzione dei prodotti. Nel caso di impresa individuale (ma si ritiene che il principio espresso sia applicabili in tutti i casi in cui l’imprenditore o i soci partecipano al processo produttivo del bene), nel valore della manodopera impiegata si dovrà tener conto della remunerazione del titolare. Rimane escluso, oltre ai costi sopra menzionati (costi generali e amministrativi, costi di distribuzione dei prodotti) anche il mark-up (cioè, il guadagno/ricarico del produttore),
  • nel caso di installazione di beni acquisiti (non autoprodotti), il valore non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi.

Modalità di fatturazione

Nella fattura deve essere evidenziato il corrispettivo complessivo dell’operazione, comprensivo del valore dei beni significativi forniti nell’ambito dell’intervento, nonché il valore dei beni stessi.

Tale indicazione è necessaria anche qualora il valore del bene non sia superiore alla metà del valore dell’intervento agevolato, quindi con applicazione dell’IVA 10% sull’intero valore.

Decorrenza e sanatoria

La disposizione normativa prevede una “sanatoria” per tutti i comportamenti difformi tenuti fino al 31 dicembre 2017. Tale clausola di salvaguardia è riferibile a tutti i comportanti difformi riconducibili, a titolo esemplificativo, sia alla determinazione del valore dei beni significativi ovvero all’emissione di una fattura incompleta, con la conseguenza che gli stessi non possono essere più contestati, fino alla predetta data, o le relative contestazioni andranno abbandonate (salvo i rapporti esauriti).