Il divieto di pagamento in contanti riguarda tutti gli elementi della retribuzione e i suoi anticipi. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 7369 del 10 settembre 2018, ha fornito le linee guida e nuove precisazioni per le verifiche ispettive sull’osservanza, nelle aziende, degli obblighi di tracciabilità delle retribuzioni, in vigore dal 1° luglio 2018.
Anche l’indennità di trasferta deve essere pagata con modalità tracciabili in considerazione della sua natura “mista”: risarcitoria e retributiva solo se supera un determinato importo ed abbia determinate caratteristiche. Diversamente avviene per le somme versate solo a titolo di rimborso.
Definizione di retribuzione
Uno dei punti più attesi era quello relativo alla posizione dell’INL in merito all’ambito di applicazione della disciplina ed in particolare sul concetto di retribuzione. L’art. 1, commi 910 – 913, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205, infatti, prevede che l’obbligo riguarda “la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa”, senza fornire ulteriori indicazioni.
La nota dell’INL n. 4538 del 22 maggio 2018 ha confermato che le regole si riferiscono soltanto alle somme erogate a titolo di retribuzione e che quindi l’utilizzo delle modalità previste per la tracciabilità non riguarda la corresponsione di somme dovute a diverso titolo, quali ad esempio quelle imputabili a spese che i lavoratori sostengono nell’interesse del datore di lavoro e nell’esecuzione della prestazione (es: anticipi e/o rimborso spese di viaggio, vitto, alloggio), che potranno, quindi, continuare ad essere corrisposte in contanti.
Indennità di trasferta
Relativamente all’indennità di trasferta, in considerazione della natura “mista” della stessa (risarcitoria e retributiva solo quando superi un determinato importo ed abbia determinate caratteristiche), l’INL ritiene comunque necessario ricomprendere le relative somme nell’ambito degli obblighi di tracciabilità, diversamente da quello che avviene rispetto a somme versate esclusivamente a titolo di rimborso (chiaramente documentato) che hanno natura solo restitutoria.
Per l’Ispettorato tale interpretazione deriva dalla ratio della disposizione che deve consentire di mettere in condizione il personale ispettivo di accertare gli effettivi importi versati al lavoratore “forfettariamente”, anche al fine di verificare il rispetto dei limiti di imponibilità fiscale e contributiva previsti dalla disciplina in materia di trasferte (art. 51, comma 5, del TUIR).
Sanzioni per i datori di lavoro
Al datore di lavoro o al committente che viola l’obbligo di tracciabilità si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.
Modalità di pagamento
Circa le modalità di pagamento, l’INL ritiene effettuabile anchei l pagamento delle retribuzioni in contanti presso lo sportello bancario ove il datore di lavoro abbia aperto e risulti intestatario di un conto corrente o conto di pagamento ordinario soggetto alle dovute registrazioni. La nota tiene conto che in questo caso appare comunque assicurata la finalità antielusiva della norma, tenuto conto che il pagamento è effettuato dalla banca e risulta sempre tracciabile anche ai fini di una verifica da parte degli organi di vigilanza.