Imprese chiuse, Tari leggera: arriva lo sconto da Covid-19

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Il principio del “chi inquia paga” è messo al centro della delibera del 5 maggio 2020 dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambienti (Arera). E’ su questo, infatti, che si basano le nuove regole per la riduzione della tariffa sui rifiuti (Tari) introdotte dall’Autorità. Un vero e proprio “sconto” che considera la minore quantità di rifiuti prodotti dalle aziende a causa della sospensione temporanea della loro attività. Di fronte al rischio contagio da Covid-19, infatti, Arera ritiene sia necessario, con riguardo ai corrispettivi applicabili alle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, introdurre alcuni fattori di rettifica per le utenze non domestiche (le attività imprenditoriali) e alcune forme di tutela, specifiche, per le utenze domestiche.

La proposta di Confartigianato entra nella delibera Arera
La decisione dell’Autorità, ha fatto tesoro anche dei dati e delle informazioni richieste a Confartigianato Imprese in merito alle criticità connesse alle tariffe rifiuti applicate, e al loro pagamento, in questi mesi di emergenza sanitaria. Confartigianato ha proposto ad Arera la riduzione generale della Tari in tutti i Comuni, e per tutte le micro, piccole e medie imprese, che hanno subito, o subiranno, una riduzione del fatturato pari almeno al 33% nel mese di marzo 2020 e al 33% nel mese di aprile rispetto agli stessi mesi dei precedenti periodi di imposta. La riduzione potrebbe essere proporzionale alla perdita di fatturato in considerazione della minor produzione di rifiuti rispetto ai periodi di normale attività. Per le imprese che hanno sospeso la propria attività per decreto – ad esempio acconciatori, estetisti, gastronomie, pasticcerie, gelaterie, pizzerie al taglio – il sistema di rappresentanza ha chiesto un ulteriore scorporo del periodo di chiusura dell’attività dal conteggio della Tari 2020.

Utenze non domestiche
Considerando la mancata produzione di rifiuti nel periodo di sospensione delle attività produttive per l’emergenza Coronavirus, con la delibera del 5 maggio Arera ha introdotto le regole per gli sconti sulla Tassa rifiuti alle categorie economiche colpite dalla crisi: la Tari deve essere ridotta in proporzione ai giorni di chiusura causati dall’emergenza sanitaria.

Le utenze non domestiche sono state divise in due gruppi:

  • Utenze non domestiche: sospensione obbligatoria
    Qui troviamo tutte quelle attività che hanno chiuso, seppur temporaneamente, ma su obbligo di legge (Dpcm): bar, ristoranti, parrucchieri, estetiste, negozi di abbigliamento.
    Lo sconto dovrà essere applicato alla quota variabile della tariffa rifiuti, quella che misura l’utilizzo del servizio in base al “chi inquina paga”. A definire l’entità dello sconto dovranno essere i Comuni, e le società che gestiscono l’igiene urbana, individuando i giorni di chiusura di ciascuna azienda. Di conseguenza, l’entità dello sconto deve essere proporzionale al periodo di sospensione dell’attività imprenditoriale: “…Per le tipologie di attività di utenze non domesticheenucleate dal d.P.R. 158/99 che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione con i provvedimenti governativi (ovvero con altri atti assunti dalle autorità competenti), per l’anno 2020, la quota variabile della tariffa, TVnd, si ottiene applicando un fattore di correzione a riduzione dei valori”…
  • Utenze non domestiche: sospensione volontaria
    Di questo gruppo, invece, fanno parte tutte quelle attività che hanno chiuso su base volontaria – alcune imprese e gli studi professionali – potendo proseguire il lavoro quotidiano con lo strumento dello smart working. In questo caso, lo sconto è facoltativo: i Comuni sono liberi di scegliere se concedere, o meno, l’agevolazione. Ovviamente, anche in questo caso ciò che conta sono i giorni di chiusura, e quindi il minore quantitativo di rifiuti prodotti.
    Per ottenere il bonus, le aziende dovranno compilare un’autocertificazione che documenta il periodo di chiusura. Lo prevede la delibera: “I fattori di correzione a favore delle utenze di cui al comma 2.1 possono essere applicati dal gestore in seguito a presentazione di apposita istanza da parte dell’utente non domestico che attesti, ai sensi del d.P.R. 445/00, e documenti l’effettiva riduzione dei quantitativi di rifiuti prodotti a seguito di sospensione temporanea dell’attività per l’emergenza legata al diffondersi del virus COVID-19.”

Utenze domestiche disagiate
Si tratta di quella “Tari sociale” inserita nel collegato fiscale, all’articolo 57-bis del decreto legge 124/2019, che ad oggi non è ancora stata attuata. Ai Comuni è data libera scelta nella applicazione, o meno, di un’agevolazione tariffaria (per l’anno 2020) a tutte quelle famiglie che si trovano in difficoltà economica a causa dell’emergenza sanitaria e che, alla data di presentazione dell’istanza, rispettano i requisiti previsti dal bonus sociale per disagio economico. Bonus che interessa la fornitura di elettricità e acqua.

Delibera_Arera_5_Maggio_2020
Allegati_Delibera_Arera_5_Maggio_2020