Il decreto dignità è in Gazzetta Ufficiale: ecco cosa cambia per le imprese

0942b1c722a652c8a0465646e39d5476_xlNuovi interventi finalizzati a contrastare il precariato (due anni la durata massima dei contratti a tempo determinato, obbligo di causale, aumento dell’indennità di licenziamento ingiustificato e, ad ogni rinnovo, della contribuzione); contrasto alla delocalizzazione e salvaguardia dei livelli occupazionali (introduzione dell’obbligo di restituzione dei benefici fiscali da parte delle imprese che delocalizzano in altri Paesi dell’Ue e, in aggiunta, sanzioni alle aziende che sceglieranno di andare in Paesi extra Ue); semplificazioni fiscali (superamento di split payment, redditometro e spesometro).

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta l’11 agosto 2018, è ufficialmente in vigore la legge n. 96 del 9 agosto 2018 relativa alla “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018 recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”.

In parole povere, si tratta del cosiddetto “decreto dignità” così come rivisto in seguito al passaggio in Parlamento. Tante le novità, quasi tutte in vigore a partire dal 12 agosto dell’anno in corso. Vediamo di conoscerle una per una nel dettaglio:

LAVORO A TEMPO DETERMINATO
– MASSIMO 24 MESI CON CAUSALI
La norma prevede che i contratti di lavoro a tempo determinato non possano superare i dodici mesi e non possano andare oltre il 30% del totale dei contratti a tempo indeterminato sottoscritti da un’azienda. In caso di prolungamento rispetto ai 12 mesi di base (comunque entro e non oltre il totale massimo di 24 mesi), è previsto che l’azienda apponga specifiche causali che lo giustifichino: esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, esigenze di sostituzione di altri lavoratori; esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria. In assenza delle sopracitate causali, e superati i primi dodici mesi, il contratto si trasformerà automaticamente in un contratto a tempo indeterminato.

– LE PROROGHE
Massima attenzione anche al numero di proroghe richieste per i contratti a tempo determinato che, rispetto al passato, scendono da cinque a quattro, sempre entro i limiti dei due anni. Anche in questo caso, qualora dovesse scattare il superamento del numero massimo di quattro proroghe, il contratto si trasformerebbe automaticamente da tempo determinato a tempo indeterminato.

Le sopracitate nome si applicheranno ai contratti stipulati dopo il 14 luglio 2018 e su rinnovi e proroghe successivi al 31 ottobre 2018.

– AGGRAVIO CONTRIBUTIVO
E’ d’obbligo ricordare che, ad ogni proroga del contratto a tempo determinato (il cui termine andrà indicato per iscritto entro cinque giorni dall’inizio dell’attività lavorativa), scatterà un aggravio contributivo a carico del datore di lavoro pari allo 0,5%.

LICENZIAMENTO
Salgono da 120 a 180 i giorni entro i quali è possibile impugnare un contratto a tempo determinato, a decorrere dalla data di cessazione del contratto. L’indennità per licenziamento illegittimo passa da un minimo di sei ad un massimo di 36 mensilità.

ESONERO CONTRIBUTIVO UNDER 35

La legge conferma fino al 2020 l’esonero contributivo pari al 50% a beneficio delle assunzioni degli under 35.

VOUCHER
La norma sui voucher è stata preceduta da un dibattito aspro al termine del quale ne è stata prevista la reintroduzione per una durata massima di dieci giorni ma soltanto per la retribuzione di pensionati, disoccupati e studenti fino a 25 anni impiegati nei settori alberghiero e agricolo e negli enti locali.

DELOCALIZZAZIONE
Confermata la linea dura da subito indicata dal Governo nei confronti delle aziende che sceglieranno la strada della delocalizzazione dopo aver ricevuto aiuti di Stato. Nel caso di trasferimento in Paesi Ue, le aziende dovranno subito restituire quanto ottenuto in termini di benefici mentre se il trasferimento dell’attività o di parte di essa avverrà in Paesi extra Ue entro i cinque anni dall’ottenimento dei benefici, oltre alla decadenza dei medesimi, l’azienda sarà soggetta a sanzioni pari a due o quattro volte l’importo dell’aiuto di Stato.

COMPENSAZIONE CARTELLE ESATTORIALI CON CREDITI PA
Vengono estese anche al 2018 le norme che consentono la compensazione delle cartelle esattoriali per le imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi nei confronti della pubblica amministrazione, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato.

RICERCA E SVILUPPO
Altra novità che riguarda da vicino le imprese è quella relativa al credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, per il quale viene ristretto l’ambito oggettivo.

Vengono infatti esclusi dal beneficio i costi sostenuti per l’acquisto, anche in licenza d’uso, di competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne, derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti al medesimo gruppo (si precisa che si considerano appartenenti al “medesimo gruppo” le imprese controllate da uno stesso soggetto, controllanti o collegate in base alle previsioni dell’articolo 2359, c.c., inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali; inoltre, per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell’imprenditore); la disposizione vale anche per il calcolo dei costi ammissibili per la determinazione della media triennale di raffronto.

Inoltre, per gli acquisti derivanti da operazioni infragruppo intervenute in periodi d’imposta precedenti all’entrata in vigore del decreto-legge, è esclusa dai costi ammissibili la parte di quelli già attributi all’impresa italiana per la partecipazione ai progetti di ricerca e sviluppo relativi ai beni oggetto di acquisto.

Rimane invariata la condizione secondo cui, per l’applicazione del credito d’imposta, i costi sostenuti per l’acquisto, anche in licenza d’uso, dei suddetti beni immateriali assumono rilevanza solo se gli stessi siano utilizzati direttamente ed esclusivamente nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo considerate ammissibili al beneficio.

REDDITOMETRO
In seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale viene abrogato il Dm 16 settembre 2015 (“Accertamento sintetico del reddito complessivo delle persone fisiche, per gli anni d’imposta a decorrere dal 2011”) e si stabilisce che le sue disposizioni cessano di avere efficacia per gli anni di imposta successivi al 2015.

SPESOMETRO
In relazione alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute a cui sono tenuti i soggetti passivi Iva, si ricorda che la comunicazione dei dati relativi al terzo trimestre 2018 dovrà essere fatta entro il 28 febbraio 2019 (anziché il 30 novembre 2018); qualora si sia optato per la trasmissione semestrale, i termini di invio sono da considerarsi il 30 settembre per il primo semestre e il 28 febbraio 2018 per il secondo semestre.