Il Decreto Dignità (D.L. n. 87/2018 convertito in legge n. 96/2018) ha introdotto uno sgravio contributivo triennale del 50% dei contributi previdenziali a carico delle imprese per le assunzioni di giovani con meno di 35 anni effettuate nel biennio 2019 e 2020.
Destinatari |
- Lavoratori che non hanno compiuto 35 anni di età.
- I lavoratori non devono aver avuto rapporti a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.
Non sono ostativi al riconoscimento dell’esonero, periodi di apprendistato non proseguiti con rapporto a tempo indeterminato.
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Ambito temporale
e rapporti incentivati |
- Il nuovo sgravio contributivo è temporaneo, limitato agli anni 2019 e 2020, e riguarda le assunzioni alle quali si applicano
le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti.
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Durata e misura dell’esonero |
- Lo sgravio contributivo è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi e consiste nell’esonero dal versamento del 50%
dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL,
nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
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Essendo già in vigore un’analoga disciplina che prevede sgravi contributivi permanenti per i giovani che non abbiano compiuto il trentesimo anno di età (legge di Bilancio 2018), la disposizione del Decreto Dignità estende l’agevolazione esistente alle assunzioni di soggetti che abbiano compiuto 30 anni ma siano di età inferiore ai 35 anni. Infatti, in assenza di tale ampliamento, questi lavoratori dal 2019 non rientrerebbero più nel beneficio.