La formazione dei lavoratori, dei loro rappresentanti, dei preposti e dei dirigenti, ai sensi dell’articolo 37, comma 12, del D. LGS. 81/08 deve avvenire in collaborazione degli organismi paritetici presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro (durante l’orario di lavoro e senza comportare oneri economici a carico dei lavoratori), secondo quanto stabilito dai vigenti accordi Stato Regioni in materia.
Riportiamo per comodità stralci della procedura per i datori di lavoro artigiani che volessero organizzare la formazione indipendentemente (si ricorda che i datori di lavoro / RSPP che non hanno ricoperto il ruolo per un minimo di 3 anni non possono tenere corsi di formazione per i lavoratori).
Per maggiori informazioni consultare l'allegato o contattare l’ufficio ambiente e sicurezza ad ambiente@confartigianatolomellina.it o allo 0381/907718.