L’art. 3 D.L. 124/2019 intende rafforzare e ampliare gli strumenti attualmente a disposizione per il contrasto delle indebite compensazioni di crediti effettuate tramite modello F24, ai fini del pagamento di tributi e contributi. La norma modifica i presupposti per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta emergenti dalle dichiarazioni relative alle imposte dirette, allineandoli ai presupposti vigenti per i crediti d’imposta emergenti dalle dichiarazioni Iva e modelli Iva TR.
Tali disposizioni, per contrastare gli abusi, introducono i seguenti requisiti necessari affinché i contribuenti possano utilizzare in compensazione, tramite modello F24, i crediti relativi a imposte dirette e sostitutive: obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito, per importi del credito superiori a € 5.000 annui; obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, anche per i soggetti non titolari di partita Iva.
Compensazione crediti tributari
Oggetto
Per importi superiori a 5.000 euro*:
- credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’Iva
- crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali
- crediti relativi alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
- crediti relativi all’Irap
*Rimane senza limitazioni l’utilizzo del credito annuo di importo inferiore o pari a 5.000 euro, dal 1° giorno successivo alla sua maturazione, senza la presentazione preventiva della dichiarazione annuale dalla quale emerge.
Utilizzo
La compensazione di tali crediti può essere effettuata a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge (con apposizione del visto di conformità o sottoscrizione dell’organo di controllo).
Modalità
Tutti i soggetti, e non solo i soggetti titolari di partita Iva, che intendono effettuare la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’Iva ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’Irap e dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, ovvero dei crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta sono tenuti a utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.
Decorrenza
Le disposizioni si applicano con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31/12/2019 (modelli dichiarativi 2020).
Sanzioni per indebite compensazioni
Mancata esecuzione della delega*
- Qualora in esito all’attività di controllo i crediti indicati nelle deleghe di pagamento presentate si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l’Agenzia delle Entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto che ha trasmesso la delega stessa.
- Con comunicazione da inviare al contribuente è applicata la sanzione di 1.000 euro per ciascuna delega non eseguita (art. 15, c. 2-ter Dlgs 471/1997), senza applicazione del cumulo giuridico (art. 12 Dlgs 472/1997).
In ogni caso è applicabile anche la sanzione per omesso/ tardivo versamento delle imposte. - Qualora a seguito della comunicazione il contribuente, entro i 30 giorni successivi al ricevimento della stessa, rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente, può fornire i chiarimenti necessari all’Agenzia delle Entrate.
*L’Agenzia delle Entrate, già in fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti dal 1/1/2020, potrà scartare le deleghe di pagamento nel caso in cui contengano compensazione di crediti Irpef, Ires, Irap e Iva che non risultino da dichiarazioni già presentate o risultino da dichiarazioni presentate prive di visto di conformità. Inoltre la L. 205/2017 ha previsto un controllo preventivo sulle compensazioni “a rischio”, con possibilità di blocco.
Iscrizione a ruolo
- L’iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione non è eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta, con le modalità indicate nell’art. 19 Dlgs 241/1997 (mediante delega), entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
L’agente della riscossione notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo entro il 31/12 del 3° anno successivo a quello di presentazione della delega di pagamento.
Le disposizioni si applicano alle deleghe di pagamento presentata a partire dal mese di marzo 2020.