F24, nuovi limiti alle compensazioni di crediti

f24L’art. 3 D.L. 124/2019 intende rafforzare e ampliare gli strumenti attualmente a disposizione per il contrasto delle indebite compensazioni di crediti effettuate tramite modello F24, ai fini del pagamento di tributi e contributi. La norma modifica i presupposti per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta emergenti dalle dichiarazioni relative alle imposte dirette, allineandoli ai presupposti vigenti per i crediti d’imposta emergenti dalle dichiarazioni Iva e modelli Iva TR.

Tali disposizioni, per contrastare gli abusi, introducono i seguenti requisiti necessari affinché i contribuenti  possano utilizzare in compensazione, tramite modello F24, i crediti relativi a imposte dirette e sostitutive: obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito, per importi del credito superiori a € 5.000 annui; obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, anche per i soggetti non titolari di partita Iva.

Compensazione crediti tributari

Oggetto
Per importi superiori a 5.000 euro*:

  • credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’Iva
  • crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali
  • crediti relativi alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
  • crediti relativi all’Irap
*Rimane senza limitazioni l’utilizzo del credito annuo di importo inferiore o pari a 5.000 euro, dal 1° giorno successivo alla sua maturazione, senza la presentazione preventiva della dichiarazione annuale dalla quale emerge.

Utilizzo
La compensazione di tali crediti può essere effettuata a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge (con apposizione del visto di conformità o sottoscrizione dell’organo di controllo).

Modalità
Tutti i soggetti, e non solo i soggetti titolari di partita Iva, che intendono effettuare la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’Iva ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’Irap e dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, ovvero dei crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta sono tenuti a utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate. 

Decorrenza
Le disposizioni si applicano con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31/12/2019 (modelli dichiarativi 2020).

Sanzioni per indebite compensazioni

Mancata esecuzione della delega*

  • Qualora in esito all’attività di controllo i crediti indicati nelle deleghe di pagamento presentate si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l’Agenzia delle Entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto che ha trasmesso la delega stessa.
  • Con comunicazione da inviare al contribuente è applicata la sanzione di 1.000 euro per ciascuna delega non eseguita (art. 15, c. 2-ter Dlgs 471/1997), senza applicazione del cumulo giuridico (art. 12 Dlgs 472/1997).
    In ogni caso è applicabile anche la sanzione per omesso/ tardivo versamento delle imposte.
  • Qualora a seguito della comunicazione il contribuente, entro i 30 giorni successivi al ricevimento della stessa, rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente, può fornire i chiarimenti necessari all’Agenzia delle Entrate.
*L’Agenzia delle Entrate, già in fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti dal 1/1/2020, potrà scartare le deleghe di pagamento nel caso in cui contengano compensazione di crediti Irpef, Ires, Irap e Iva che non risultino da dichiarazioni già presentate o risultino da dichiarazioni presentate prive di visto di conformità. Inoltre la L. 205/2017 ha previsto un controllo preventivo sulle compensazioni “a rischio”, con possibilità di blocco.

Iscrizione a ruolo

  • L’iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione non è eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta, con le modalità indicate nell’art. 19 Dlgs 241/1997 (mediante delega), entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
    L’agente della riscossione notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo entro il 31/12 del 3° anno successivo a quello di presentazione della delega di pagamento.

Le disposizioni si applicano alle deleghe di pagamento presentata a partire dal mese di marzo 2020.