Emissione di gas fluorurati: non dovrà più essere trasmessa la comunicazione che il responsabile dell’impianto doveva effettuare all’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) entro il 31 maggio 2019. Il 24 gennaio è infatti entrato in vigore il Dpr 146/2018 che abroga il precedente Dpr 43/2012 e con esso l’obbligo, in capo agli operatori (proprietari e utilizzatori), di trasmettere la Dichiarazione F-gas relativa alle informazioni del 2018 (termine di comunicazione 31 maggio 2019).
L’obbligo di comunicazione viene portato ora in capo alle imprese certificate (installatori e manutentori di impianti) o, nel caso di imprese non soggette a obbligo di certificazione, alle persone certificate, che, a partire dal 24 settembre 2019, dovranno comunicare alla Banca Dati FGAS i dati relativi agli interventi effettuati (installazione di nuove apparecchiature, controllo delle perdite, manutenzione, assistenza, riparazione e/o di smantellamento delle apparecchiature già installate).
Le imprese di installazione e manutenzione e le persone certificate, il cui elenco è consultabile on line https://www.fgas.it/RicercaSezC, dovranno quindi comunicare i dati con riferimento agli interventi svolti sulle apparecchiature di seguito indicate, a prescindere dalla quantità di FGAS in esse contenute:
- apparecchiature fisse di refrigerazione
- apparecchiature fisse di condizionamento d’aria
- pompe di calore fisse
- apparecchiature fisse di protezione antincendio
- celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero
- commutatori elettrici
La comunicazione sarà effettuata esclusivamente per via telematica alla Banca Dati nazionale gestita dalle Camere di Commercio entro 30 giorni dall’intervento.
A partire dal 25 settembre 2019, l’obbligo di tenuta dei registri delle apparecchiature sarà rispettato mediante la comunicazione alla Banca Dati dalla quale si potranno attingere tutte le informazioni relative alle apparecchiature e agli interventi svolti su di esse.