E’ iniziata l’era dell’e-fattura: cosa cambia da oggi per imprese e partite Iva

fattura elettronicaPrimo gennaio 2019: l’e-day italiano è scattato. Da ieri, giorno di Capodanno, è ufficialmente in vigore per il 56% delle partite Iva del Bel Paese la fatturazione elettronica, già obbligatoria per la pubblica amministrazione e gli enti pubblici e, a questo punto, unico documento ufficiale valido per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia. L’Osservatorio Fatturazione elettronica&eCommerce B2b del Politecnico di Milano stima che siano 2.8 milioni in tutto le imprese coinvolte e ipotizza che nel corso dell’anno saranno emesse in tutto 3 miliardi di fatture elettroniche.

Una rivoluzione “di massa” che precede di pochi mesi il secondo grande balzo del fisco digitale, con l’avvio della trasmissione di scontrini e ricevute telematiche da parte di esercenti e commercianti con volume d’affari superiore a 400mila euro. Un vero e proprio “Fisco 4.0” che punta a recuperare nel corso del 2019 circa 2,3 miliardi di euro.

UN DOCUMENTO INFORMATICO
Concretamente, cosa cambia per le Pmi? Tanto per iniziare ricordiamo che l’e-fattura è un documento informatico da redigere in formato .Xml attraverso pc o tablet e da inviare per via telematica al cosiddetto “postino” dell’Agenzia delle Entrate, lo SdI (Sistema di Interscambio). Sarà poi quest’ultimo a recapitare il documento al soggetto ricevente, sia nel caso di fattura singola che di un lotto di fatture. A proposito del formato .Xml, dal 18 aprile prossimo – in seguito al recepimento della direttiva 2014/55 – lo SdI sarà obbligato a ricevere anche formati diversi, in base agli standard europei.

COME INVIARE UNA FATTURA
Per inviare correttamente una fattura elettronica è indispensabile che al suo interno sia riportato l’indirizzo telematico che il cliente ha comunicato al fornitore. Tale indirizzo potrà solo essere una Pec (in tal caso occorrerà compilare il campo della fattura “Codice Destinatario” con sette zeri e il campo “Pec Destinatario” con l’indirizzo Pec comunicato dal cliente) o un codice alfanumerico di sette cifre (in tal caso occorrerà compilare solo il campo della fattura “Codice Destinatario” con il codice comunicato dal cliente).

Lo SdI, una volta ricevuta la fattura, verifica che siano presenti le informazioni minime obbligatorie previste per legge, ovvero gli estremi identificativi del fornitore e del cliente, il numero e la data della fattura, la descrizione della natura, quantità e qualità del bene ceduto o del servizio prestato, l’imponibile, l’aliquota e l’Iva.  Controlla, poi, che i valori della partita Iva del fornitore (cedente/prestatore) oppure del Codice Fiscale del cliente (cessionario/committente) siano presenti in Anagrafe Tributaria. Di seguito si accerta che sia inserito in fattura l’indirizzo telematico dove recapitare il file + e, in ultima istanza, si accerta che ci sia coerenza tra i valori dell’imponibile, dell’aliquota e dell’Iva (ad esempio, se l’imponibile è 100 euro, l’aliquota è 22%, l’Iva sia di 22 euro).

Se uno o più dei controlli sopra descritti non va a buon fine, il Sistema di Interscambio “scarta” la fattura elettronica e invia al soggetto che ha trasmesso il file una ricevuta di scarto all’interno della quale sarà anche indicato il codice e una sintetica descrizione del motivo dello scarto. La ricevuta di scarto viene trasmessa dallo SdI alla medesima Pec o al medesimo canale telematico da cui ha ricevuto la fattura elettronica. Inoltre, la ricevuta di scarto viene sempre messa a disposizione nell’area autenticata “Consultazione&Monitoraggio dei file trasmessi” del portale “Fatture e Corrispettivi”.

CHI NON HA OBBLIGHI
Non hanno l’obbligo di fatturazione elettronica i contribuenti che hanno aderito al regime forfettario e ai vecchi minimi; esercenti e artigiani che operano solo con consumer ed emettono scontrini e ricevute fiscali (l’obbligo, in questo caso, è rinviato); gli agricoltori in regime speciale; gli operatori sanitari; le associazioni sportive dilettantistiche e le imprese che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi a non residenti in Italia.

Il ministero dell’Economia ha inoltre emesso il 28 dicembre scorso un decreto per facilitare gli adempimenti da parte del contribuente, nel quale si prevede che l’Agenzia delle Entrate renda noto al termine di ogni trimestre l’ammontare dovuto sulla base dei dati presentati nelle fatture elettroniche inviate attraverso lo SdI.

Per facilitare la fase di start-up, la legge di Bilancio ha previsto che fino al 30 giugno 2019 (per i contribuenti trimestrali) e fino al 30 settembre 2019 (per i contribuenti mensili), l’e-fattura possa essere emessa in ritardo senza che il Fisco emetta sanzioni, a condizione che l’emissione avvenga entro il termine di liquidazione dell’Iva di periodo.

Le sanzioni saranno invece ridotte del 20% se la fattura, pure emessa tardivamente, partecipa alla liquidazione periodica del mese o del trimestre successivo.

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