L’Agenzia delle Entrate ha approvato lo schema di certificazione che le imprese appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici potranno richiedere per comunicare al loro committente la sussistenza dei requisiti che consentono di non applicare la nuova disciplina relativa alle ritenute nell’ambito dei contratti di appalto, subappalto e affidamento.
La certificazione rilasciata all’impresa consente, alla stessa e al committente, di non applicare il meccanismo di controllo sulle ritenute da lavoro dipendente versate da imprese appaltatrici e subappaltatrici introdotto dall’art. 4 del D.L. n. 124 del 2019.
La certificazione attesta che l’impresa:
- risulta in attività da almeno tre anni (requisito da verificare con riferimento all’ultimo giorno del mese oggetto della richiesta, procedendo a ritroso di tre anni);
- è in regola con gli obblighi dichiarativi. Viene verificato che risultino presentate le dichiarazioni dei redditi nell’ultimo triennio, procedendo a ritroso con riferimento all’ultimo giorno del mese oggetto della richiesta;
- ha eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime. Per effettuare il confronto tra versamenti registrati in conto fiscale e ricavi e compensi percepiti si considerano i periodi di imposta cui si riferiscono le dichiarazioni presentate nell’ultimo triennio. Viene verificato che il totale dei versamenti in conto fiscale registrati nei periodi di imposta cui si riferiscono le dichiarazioni presentate nell’ultimo triennio non sia inferiore al 10% del totale complessivo dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- non ha iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni appena richiamate non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza. Rilevano esclusivamente i debiti riferiti imposte, ritenute e contributi previdenziali, escludendo interessi, sanzioni ed oneri diversi. La sussistenza del requisito deve essere verificata con riferimento all’ultimo giorno del mese oggetto della richiesta.
Il certificato, esente da imposta di bollo e tributi speciali, è:
- disponibile a partire dal terzo giorno lavorativo di ogni mese e avrà validità di quattro mesi dalla data del rilascio;
- rilasciato all’impresa o a un suo delegato presso un qualunque ufficio territoriale della Direzione provinciale competente in base al domicilio fiscale dell’impresa. Per i soggetti grandi contribuenti sarà messo a disposizione presso le Direzioni regionali.
L’impresa che verifichi l’esistenza di errori potrà segnalare all’ufficio che ha emesso il certificato «eventuali ulteriori dati che ritiene non considerati». L’Agenzia delle Entrate verificherà i dati e «qualora ricorrano i presupposti», procederà «all’emissione di un nuovo certificato».