Dichiarazione FGas 2013 – AGGIORNAMENTO 24/05/2013

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14/05/2013 del formato della dichiarazione contenente le informazioni riguardanti le quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati di cui all’articolo 16, comma 1, del D.P.R. n. 43/2012, è opportuno riassumere il quadro dei prossimi adempimenti legati a questa normativa.

Viene infatti definita la prossima scadenza del 31/05/2013 che obbliga l’operatore alla presentazione della dichiarazione oltre agli obblighi di effettuazione delle Verifiche e della tenuta del Registro delle apparecchiature. (Fac-simile Registro)

È importante sottolineare che l’installatore non è l’operatore e che quindi questo adempimento non tocca in prima istanza le imprese di installazione.

Nel contempo Confartigianato, sta cercando di arginare le accelerazioni ministeriali; nello specifico Rete Imprese Italia ha inviato nei giorni scorsi una lettera al Ministro Orlando dove si richiede una congrua proroga per la comunicazione, dato l’esiguo tempo a disposizione.

È dunque importante fornire quante più informazioni possibili di fronte a quello che rappresenta una nuova problematica burocratica. È inoltre a nostro avviso fondamentale darvi i primi strumenti alle tante domande che nei prossimi giorni, è lecito supporre, vi verranno poste dai vostri clienti.

 

Soggetti obbligati: definizione di operatore

Il DPR 43/2012 (art.2 comma 2) stabilisce che “il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto è considerato operatore qualora non abbia delegato ad una terza persona l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi.

L’“effettivo controllo sul funzionamento tecnico” di un’apparecchiatura o di un impianto comprende, in linea di principio, i seguenti elementi:

·         libero accesso all'impianto, che comporta la possibilità di sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento, e la possibilità di concedere l’accesso a terzi;

·         controllo sul funzionamento e la gestione ordinari (ad esempio, prendere la decisione di accensione e spegnimento); 

·         il potere (compreso il potere finanziario) di decidere in merito a modifiche tecniche (ad esempio, la sostituzione di un componente, l’installazione di un sistema di rilevamento permanente delle perdite), alla modifica delle quantità di gas fluorurati nell’apparecchiatura o nell’impianto, e all’esecuzione di controlli (ad esempio, controlli delle perdite) o riparazioni. 

 

Pertanto il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto è l’operatore dell’apparecchiatura sino a quando non delega completamente ad una società esterna (tramite un contratto scritto) l’effettivo controllo dell’apparecchiatura o del sistema. In questo caso gli obblighi, gli adempimenti e le responsabilità legate alla trasmissione dei dati contenuti nella dichiarazione vanno a ricadere sulla società suddetta.

Nel caso in cui invece il proprietario abbia delegato solo la manutenzione e/o l’assistenza all’installatore/manutentore, l’operatore resta il proprietario, che è quindi soggetto agli obblighi di effettuazione delle verifiche, di tenuta del registro e di presentazione della dichiarazione.

 

Le Verifiche

Tutti gli operatori di apparecchiature e impianti contenenti 3 kg o più di gas fluorurati, devono far eseguire le verifiche periodiche per il controllo delle eventuali perdite degli stessi, secondo le tempistiche di cui all’art. 3 par. 2 del Regolamento (CE) n. 842/2006. Tali verifiche e controlli delle perdite possono essere effettuate solo da personale certificato e iscritto al Registro nazionale delle persone delle imprese certificate, previsto dall’articolo 13 del DPR 43/2012.

Le verifiche sulle applicazioni devono essere effettuate con la seguente frequenza:  

• le applicazioni contenenti 3 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra sono controllate per individuare perdite almeno una volta all'anno; questa disposizione non si applica alle apparecchiature con impianti ermeticamente sigillati, etichettati come tali e contenenti meno di 6 chilogrammi di gas fluorurati ad effetto serra;

• le applicazioni contenenti 30 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra sono controllate per individuare perdite almeno una volta ogni sei mesi;

• le applicazioni contenenti 300 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra sono controllate per individuare perdite una volta ogni tre mesi.

Le applicazioni sono controllate per individuare perdite entro un mese dalla riparazione della perdita per accertare che la riparazione sia stata efficace.

La mancata verifica obbligatoria è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000,00 euro a 100.000,00 euro.

 

Il Registro

Tutti gli operatori di apparecchiature e impianti contenenti 3 kg o più di gas fluorurati devono tenere il registro dell’apparecchiatura e, nel caso di impianti antincendio (con più d 3kg di gas fluorurati) il registro di sistema, cui vanno riportate le operazioni effettuate con le verifiche di cui sopra. 

La mancata tenuta del singolo registro (dove obbligatoria), o la sua tenuta incompleta, inesatta o non conforme, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000,00 euro a 100.000,00 euro.

 

La Dichiarazione

Sono soggetti all’obbligo di dichiarazione tutti gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore, nonché dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra.

Oggetto della comunicazione sono i dati identificativi dell’operatore, la tipologia e il numero delle applicazioni fisse o dei sistemi fissi contenenti 3 kg o più di f-gas, i dati di emissione per tipologia di apparecchiatura e sostanza e i dati aggregati (somma) delle emissioni, dove il dato di emissione è inteso come il quantitativo relativo alle quantità di gas fluorurato ad effetto serra perduto, recuperato o smaltito nell’anno di riferimento ricavabile dai registri di apparecchiatura e di sistema.

Lo schema della Dichiarazione è suddiviso in 5 Sezioni, ma per la Dichiarazione da trasmettere entro il 31 maggio 2013 (dati relativi al 2012), è sufficiente comunicare le informazioni di cui alle Sezioni 1, 2 e 3 della Dichiarazione, relativi a dati operatore, dati impianto, persona di riferimento e tipologia di apparecchiatura.

La dichiarazione dovrà essere trasmessa ad ISPRA entro il 31 maggio di ogni anno tramite il formato elettronico, accessibile al link: www.sinanet.isprambiente.it/it/fgas

La mancata presentazione della dichiarazione annuale (dove obbligatoria), o la sua incompletezza, inesattezza o non conformità, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro.