L’Agenzia delle Entrate risolve le incongruenze delle disposizioni nazionali sulle detrazioni IVA: con la Circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018 fornisce importanti e attesi chiarimenti e, con una interpretazione comunitariamente orientata, risolve le criticità legate alla tempistica con cui esercitare il diritto alla detrazione.
Confartigianato ha più volte evidenziato all’Agenzia le incongruenze e le criticità che sarebbero sorte da una interpretazione letterale delle nuove disposizioni in merito ai termini per esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA risultante dalla fatture di acquisto.
- Con il D.L. n. 50 del 2017 il legislatore era intervenuto modificando l’art. 19, comma 1, del D.P:R. n. 633 del 1972, stabilendo che il diritto alla detrazione Iva “sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo”.
- Inoltre è stato riformulato anche l’art. 25 del medesimo decreto prevedendo che la fattura di acquisto deve essere annotata “in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno”.
Oltre all’evidente riduzione del termine entro il quale recuperare l’IVA addebitata, un ulteriore problema per i contribuenti deriva dal disallineamento tra il termine per la registrazione delle fatture passive e il termine entro il quale esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta, in quanto la letterale applicazione delle norme citate rischiava di escludere la detrazione dell’imposta relativa a fatture correttamente registrate entro il termine massimo previsto dall’art. 25, comma 1, ma oltre quello (più breve) indicato dall’art. 19, comma 1 del D.P.R. n. 633 del 1972.
L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018, per garantire il diritto alla detrazione e basandosi sui principi comunitari espressi dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza 29 aprile 2004, C-152/02, ha precisato che “il coordinamento tra le due norme non possa che essere ispirata ai principi dettati per il diritto alla detrazione dal legislatore unionale, così come declinati dalla Corte di Giustizia… L’applicazione dei principi unionali determina quindi, in sede di coordinamento delle norme interne (articoli 19, comma 1, e 25, primo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, come riformulati dal D.L. n. 50), che il dies a quo da cui decorre il termine per l’esercizio della detrazione deve essere individuato nel momento in cui in capo al cessionario/committente si verifica la duplice condizione i) (sostanziale) dell’avvenuta esigibilità dell’imposta e ii) (formale) del possesso di una valida fattura redatta conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 21 del menzionato D.P.R. n. 633.
É da tale momento che il soggetto passivo cessionario/committente può operare, previa registrazione della fattura secondo le modalità previste dall’art. 25, primo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, la detrazione dell’imposta assolta con riferimento agli acquisti di beni e servizi, ovvero alle importazioni di beni”.
Pertanto, ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA, oltre al requisito dell’esigibilità dell’imposta, deve sussistere anche quello formale del possesso della fattura d’acquisto.Seguendo tale impostazione, è stato chiarito che il diritto alla detrazione può essere esercitato quando in capo al soggetto passivo siano verificati entrambi i presupposti e il diritto alla detrazione andrà esercitato nell’anno in cui il contribuente riceve la fattura, annotandola in contabilità e facendo confluire l’Iva nella liquidazione del mese/trimestre di competenza.
In base alla soluzione adottata dall’Agenzia:
- l’IVA risultante da fatture ricevute nel 2017, relativa ad operazioni effettuate e la cui imposta sia divenuta esigibile sempre nel 2017, può essere detratta alternativamente:
– previa registrazione entro il 31 dicembre 2017, secondo le modalità ordinarie, nella liquidazione del 16 gennaio 2018 ovvero in dichiarazione annuale nel caso di soggetti trimestrali;
– previa registrazione (tra il 1° gennaio 2018 ed il 30 aprile 2018) in un’apposita sezione del registro IVA degli acquisti 2018, facendo concorrere l’imposta medesima alla formazione del saldo IVA della dichiarazione relativa al 2017, da presentare entro il 30 aprile 2018; - L’annotazione del documento contabile in un’apposita sezione del registro IVA consente di evidenziare che l’imposta non deve essere computata nelle liquidazioni periodiche IVA relative al 2018. I contribuenti possono, in ogni caso, adottare soluzioni gestionali e informatiche diverse dall’annotazione nel registro IVA sezionale, a condizione che le stesse garantiscano tutti i requisiti richiesti per una corretta tenuta della contabilità, consentendo, altresì, un puntuale controllo nel tempo da parte dell’amministrazione finanziaria;
- l’IVA risultante da fatture ricevute nel 2018 ma relative ad operazioni effettuate (e la cui imposta è divenuta esigibile) nel 2017, può essere detratta, alternativamente:
– previa registrazione nel 2018, secondo le modalità ordinarie, in una delle liquidazioni periodiche di tale anno;
– previa registrazione tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 aprile 2019 in un’apposita sezione del registro IVA degli acquisti relativo al 2019, facendo concorrere l’imposta medesima alla formazione del saldo IVA della dichiarazione relativa al 2018, da presentare entro il 30 aprile 2019.
L’Agenzia fa salvi i comportamenti difformi, in attuazione dei principi dello Statuto del contribuente: quindi, non sono sanzionabili i contribuenti che, avendo ricevuto entro il 16 gennaio 2018 fatture relative ad operazioni con IVA esigibile nel 2017, abbiano fatto concorrere l’imposta a credito alla liquidazione relativa al mese di dicembre 2017.