Detrazione IVA per fatture elettroniche a cavallo d’anno

detrazione ivaLa legge 205/2017 ha previsto che dal 1 gennaio 2019, è obbligatoria la fattura elettronica emessa tra soggetti passivi Iva residenti ovvero stabiliti in Italia (operazioni B2B), da inviare attraverso il Sistema di Interscambio (c.d. SDI) gestito dall’Agenzia delle Entrate, e nei confronti dei consumatori finali (operazioni B2C), sempre che ricorra l’obbligo di emissione della fattura.

Conseguentemente, per le operazioni/soggetti individuati dall’art. 22 D.P.R. 633/1972 (ad esempio, cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto) non vi sarà l’obbligo di emissione della fattura elettronica, se non richiesta dal cliente; in tal caso si continuerà a utilizzare lo scontrino ovvero ricevuta fiscale.

L’art. 17 D.L. 119/2018, con decorrenza 1 gennaio 2020, ha sostituito il contenuto dell’articolo 2, c. 1 D. Lgs. 127/2015, prevedendo l’obbligo, per i soggetti di cui all’art. 22 D.P.R. 633/1972 (commercianti al minuto, ecc.), di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dell’Agenzia delle Entrate dei dati degli incassi giornalieri, facendo venire meno la registrazione dei corrispettivi di cui all’art. 24 D.P.R. 633/1972. Obbligo anticipato, invece, al 1 luglio 2019 per i contribuenti con volume d’affari superiore ad € 400.000.

Detrazione fatture passive

Fatture ricevute nello stesso anno di emissione
L’art. 14 del D.L. 119/2018 (che ha modificato l’art. 1, c. 1 D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100 avente ad oggetto la disciplina delle liquidazioni periodiche dell’Iva) ha previsto che, a decorrere dal 24 ottobre 2018, è possibile procedere alla detrazione Iva (sempre che ne ricorrano i presupposti) di tutte le fatture (sia analogiche che elettroniche) ricevute e annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (e non come avveniva fino al 23.10.2018, dal momento di ricezione della fattura).
Pertanto, il cessionario/committente può retrodatare l’esercizio del diritto alla detrazione al momento di effettuazione dell’operazione, ai sensi dell’art. 6 D.P.R. n. 633/1972 (e non a quello di ricezione della fattura come, invece, previsto fino al 23.10.2018), sempre che la fattura sia ricevuta dallo stesso entro il giorno 15 del mese successivo rispetto al momento di effettuazione dell’operazione.

Esempio
La cessione di merce effettuata a febbraio 2019 per la quale sia ricevuta la fattura da parte del cessionario entro il 15.03.2019 potrà essere detratta ai fini Iva nella liquidazione Iva mensile di febbraio e non in quella di marzo.

Fatture ricevute in anno diverso da emissione
La novità normativa si applica esclusivamente per le fatture ricevute nello stesso anno in cui l’operazione si considera effettuata ai sensi dell’art. 6 D.P.R. 633/1972.
Ad oggi l’Agenzia delle Entrate non ha commentato tale novità; pertanto, finchè non vi sarà un chiarimento ufficiale, sembra ragionevole ritenere che le fatture ricevute nel 2019, ancorché datate 2018, confluiranno nella liquidazione Iva del mese di ricezione del 2019.

Esempio
Se i beni sono consegnati al cessionario a dicembre 2018 e la fattura è ricevuta dallo stesso il 13.01.2019 la detrazione Iva potrà essere esercitata a decorrere dal mese di gennaio 2019 senza che sia possibile retrodatare la detrazione a dicembre dell’anno 2018.

Casi possibili

Fattura di acquisto datata 2018 e ricevuta nel 2019 in formato analogico
Tale fattura potrà essere accettata e dovrà essere registrata nella liquidazione periodica di gennaio 2019 con piena legittimazione alla detrazione della relativa Iva.
Fattura di acquisto datata 2018 e ricevuta nel 2019 in formato XML tramite lo SdI
Tale fattura potrà essere accettata e dovrà essere registrata nella liquidazione periodica di gennaio 2019 con piena legittimazione alla detrazione della relativa Iva.
Fattura di acquisto datata 2018 e ricevuta nel 2018
Tale fattura dovrà essere registrata nella liquidazione periodica di dicembre 2018, in quanto dovrà essere detratta nella dichiarazione relativa all’anno del ricevimento.
Si ricorda, infatti, che il D.L. 119/2018, convertito nella L. 136/2018, ha previsto, a decorrere dal 24.10.2018, la possibilità di detrarre l’Iva delle fatture, sia analogiche che elettroniche, ricevute ed annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (retroimputazione) e non più al momento di ricezione della fattura, ad eccezione dell’ultima liquidazione periodica dell’anno.
La normativa è infatti applicabile esclusivamente per le fatture ricevute nello stesso anno in cui l’operazione si considera effettuata ai sensi dell’art. 6 D.P.R. 633/1972.
Da ciò consegue che se il documento dovesse essere registrato nel corso del 2019 (tassativamente entro il 30.04.2019), la relativa Iva non potrà essere detratta nella liquidazione periodica 2019 di registrazione, ma solo in fase di stesura della dichiarazione annuale Iva relativa al 2018.
Il chiarimento suddetto completa parzialmente il quadro di questo inizio d’anno caratterizzato dall’implementazione dell’obbligo generalizzato di emissione di fattura in formato elettronico, che deve concludersi con l’emanazione di una circolare ufficiale dell’Agenzia delle Entrate.