Detrazione Iva: le fatture a cavallo d’anno

detrazione-iva-1Il diritto alla detrazione può essere esercitato a partire dal periodo in cui l’operazione si considera effettuata a condizione di ricevere e registrare la relativa fattura entro il giorno 15 del mese successivo (del secondo mese successivo per i trimestrali), escluse le operazioni effettuate nell’anno precedente, detraibili a partire dal periodo in cui si riceve la relativa fattura (art. 1c.1 DPR 600/98 Cir. AE gennaio 2018 n. 1/E)

Il termine finale per l’esercizio della detrazione è quello della dichiarazione relativa all’anno in cui risultano verificati entrambi i requisiti (effettuazione dell’operazione e ricezione della fattura). In questo caso la detrazione avviene con il saldo della dichiarazione dopo aver registrato la fattura su un apposito sezionale contenente i documenti ricevuti dell’anno precedente.

ESIGIBILITÀ RICEZIONE / REGISTRAZIONE DETRAZIONE
2019 2019

La detrazione:

– viene operata nel mese/trimestre di annotazione

2019 2020

La detrazione:

– viene operata nel mese/trimestre di annotazione nel 2020

ovvero da ultimo

– viene operata con la dichiarazione IVA relativa al 2020 (mod. iva 2021). In tal caso la fattura va annotata entro il 30.04.2021 in apposita sezione relativo alle fatture ricevute nel 2020.

Non c’è obbligo di adottare un registro sezionale iva, essendo sufficiente una “distinta annotazione” nell’unico registro acquisti iva in uso, tramite apposita codifica che consenta di individuare tali fatture.