Decreto Rilancio: ulteriori proroghe e sospensioni, nuove agevolazioni fiscali e misure di settore

design-senza-titolo-21Continuiamo la rassegna delle principali misure di carattere fiscale introdotte dal Decreto Rilancio contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”in vigore dal 19.5.2020. Attualmente il Decreto è in fase di conversione in Legge (non si escludono, pertanto, modifiche anche significative).

1. PROROGHE/SOSPENSIONI DI VERSAMENTI E ADEMPIMENTI 
2. AGEVOLAZIONI FISCALI
3. ALCUNE MISURE DI SETTORE

 

Seguiranno ulteriori aggiornamenti, con particolare riferimento ad alcune tematiche non ancora definite dal punto di vista normativo (ad esempio, per la mancata emanazione dei previsti decreti attuativi):

  • credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120);
  • credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di DPI (art. 125);
  • “ecobonus” e “sismabonus” al 110% (art. 119);
  • trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile (art. 121).

Con l’occasione segnaliamo che INPS ha comunicato qualche giorno fa quanto segue:

  • è attiva sul sito internet dell’Ente la procedura on-line per poter richiedere – fra le altre – anche l’indennità di cui all’articolo 84 del D.L. Rilancio, spettante – con riferimento al mese di maggio 2020 ed al ricorrere delle condizioni previste (fra le quali, una riduzione significativa del fatturato) – ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA, iscritti alla Gestione separata INPS;
  • i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione Separata INPS che hanno cessato il rapporto di lavoro al 19 maggio 2020 – se hanno già beneficiato dell’indennità di 600 Euro per le mensilità di marzo/aprile 2020 – riceveranno automaticamente un’indennità di 1.000 Euro (se non hanno presentato istanza per i mesi di marzo/aprile e hanno cessato il rapporto di lavoro al 19 maggio 2020, invece, per poter ricevere l’indennità di maggio devono compilare l’istanza sul sito INPS).

Per approfondimenti sulle indennità previste dal D.L. n. 34/20 rimandiamo alla nostra precedente comunicazione dedicata alla tematica

1 – PROROGHE/SOSPENSIONI DI VERSAMENTI E ADEMPIMENTI

 

MAXI-AMMORTAMENTI (art. 50)

Con riferimento al c.d. “maxi ammortamento” – ossia alla possibilità, a favore di imprese / lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi di incrementare il relativo costo del 30%, al fine di determinare la deduzione di quote di ammortamento / canoni di leasing – è prorogato dal 30.6 al 31.12.2020 il termine per la consegna dei beni per i quali entro il 31.12.2019 è stato accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

SOPPRESSIONE DELLE CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA IVA/ACCISE (art. 123)

È previsto dal 2021 il mantenimento dell’aliquota IVA ridotta del 10% e dell’aliquota IVA ordinaria del 22% (sono dunque state soppresse le clausole di salvaguardia che prevedevano l’aumento delle aliquote IVA).

PROROGA DELLA RIDETERMINAZIONE DEL COSTO DI ACQUISTO DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI (art. 137)

È stata nuovamente proposta la possibilità di rideterminare il costo d’acquisto di:

  • terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
  • partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà / usufrutto;

alla data dell’1.7.2020, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

Qualora si intenda avvalersi di tale facoltà, entro il prossimo 30.9.2020 sarà necessario provvedere:

  • alla redazione ed all’asseverazione di una perizia di stima;
  • al versamento di un’imposta sostitutiva, pari all’11% del valore rivalutato, rateizzabile fino ad un massimo di 3 rate annuali di pari importo (sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo).

DIFFERIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI ATTIVAZIONE DEL REGISTRATORE TELEMATICO E TRASMISSIONE DEI DATI AL SISTEMA STS (art. 140)

È stata prorogata fino al 1.01.2021 la non applicazione delle sanzioni agli operatori con volume d’affari inferiore ad Euro 400.000 che non sono in grado di dotarsi, entro il 1.07.2020, di un registratore telematico, ovvero di utilizzare la procedura web messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Resta fermo l’obbligo, per tali soggetti, di emettere scontrini o ricevute fiscali, registrare i corrispettivi e trasmettere telematicamente con cadenza mensile all’Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri secondo le regole tecniche previste.

Inoltre, è stato disposto che i soggetti tenuti all’invio dei dati al STS (Sistema Tessera Sanitaria) per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata potranno adempiere all’invio telematico dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate effettuando solo l’invio di tutti i corrispettivi giornalieri al STS mediante Registratore Telematico (o sistemi con medesime caratteristiche di inalterabilità e sicurezza dei dati) dall’1.1.2021 (anziché dall’1.7.2020).

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI (art. 141)

È stata disposta la proroga dall’1.7.2020 all’1.1.2021 della lotteria degli scontrini, coerentemente con il differimento degli obblighi di attivazione del Registratore Telematico (art. 140).

PROROGA DELLA PROCEDURA AUTOMATIZZATA DI LIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA DI BOLLO (art. 143)

In base all’art. 12-novies, DL n. 34/2019 (C.d. Decreto Crescita), per il calcolo dell’imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti di cui all’art. 6, comma 2, DM 17.6.2014, in base ai dati indicati nelle fatture elettroniche inviate allo SdI (Sistema di interscambio), l’Agenzia delle Entrate integra le fatture non recanti l’assolvimento dell’imposta di bollo mediante procedure automatizzate.

Con la modifica del citato articolo, è stato previsto dal Decreto Rilancio che la suddetta disposizione è applicabile alle fatture inviate al SdI dall’1.1.2021, in luogo delle fatture inviate dall’1.1.2020.

SOSPENSIONE DELLA COMPENSAZIONE FRA CREDITI E DEBITI ISCRITTI A RUOLO (art. 145)

In sede di erogazione dei rimborsi fiscali, non si applica la compensazione tra il credito d’imposta e debito iscritto a ruolo. La norma, che tende ad agevolare le imprese, ha una applicazione temporale limitata all’esercizio 2020 in corso.

INCREMENTO DEL LIMITE ANNUO DEI CREDITI COMPENSABILI MEDIANTE F24 (art. 147)

È previsto, per il solo 2020, l’aumento da Euro 700.000 ad Euro 1 milione del limite annuo dei crediti d’imposta / contributi compensabili mediante modello F24, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale. Si ricorda che il limite si riferisce alla c.d. compensazioni orizzontali (ovvero, fra tributi diversi) e non alle c.d. compensazioni verticali (es. IRPEF/IRPEF, IVA/IVA, etc.). 

2 – AGEVOLAZIONI FISCALI

 

MISURE DI RAFFORZAMENTO DELLE PICCOLE-MEDIE IMPRESE (art. 26)

L’articolo 26 del Decreto Rilancio ha previsto, qualora vengano soddisfatti particolari requisiti:

  1. l’attribuzione di un credito d’imposta pari al 20% dei conferimenti in denaro effettuati per l’aumento di capitale delle società, a beneficio dei conferenti;
  2. il riconoscimento alle società, a seguito dell’approvazione del bilancio 2020, di un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale.

Si segnala preliminarmente che:

  • le due misure – il credito d’imposta pari al 20% del conferimento in denaro e quello del 50% delle perdite – sono tra loro cumulabili;
  • si attendono le disposizioni attuative che dovranno essere emanate dal MEF;
  • l’efficacia delle novità in esame è subordinata all’autorizzazione della Commissione UE;
  • come si vedrà di seguito, i requisiti per l’accesso alle agevolazioni sono piuttosto stringenti.

CREDITO D’IMPOSTA PER AUMENTI DI CAPITALE

Viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 20% del conferimento in denaro effettuato per l’aumento di capitale delle società per azioni, sapa, srl (anche semplificate), società cooperative, società europee di cui al Regolamento (CE) n. 2157/2001, società cooperative europee di cui al Regolamento (CE) n. 1435/2003. Le società interessate devono avere sede legale / amministrativa in Italia. Si precisa che:

  • sono esclusi dall’agevolazione in esame i soggetti di cui all’art. 162-bis, TUIR (intermediari finanziari e società di partecipazione) e le società assicurative;
  • l’investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d’imposta non può eccedere Euro 2 milioni e la partecipazione “riveniente” dal conferimento va posseduta fino al 31.12.2023.

Affinché il soggetto che effettua il conferimento possa beneficiare dell’agevolazione in esame è richiesto che le società, regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle Imprese:

  • presentino nel 2019 ricavi (art. 85, lett. a) e b), TUIR), superiori a Euro 5 milioni e fino a Euro 50 milioni;
  • abbiano subito, a causa dell’emergenza “COVID-19”, una riduzione complessiva dei ricavi dei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto ai ricavi di marzo e aprile 2019 in misura non inferiore al 33%;
  • abbiano deliberato ed “eseguito” dal 20.5 ed entro il 31.12.2020 un aumento di capitale a pagamento, integralmente versato.

Alcune precisazioni:

  • la distribuzione di riserve prima del 31.12.2023 da parte della società oggetto del conferimento comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituzione di quanto detratto, maggiorato degli interessi legali;
  • non possono beneficiare del credito d’imposta le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, che sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate;
  • il credito d’imposta è utilizzabile nel modello REDDITI relativo al periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento e in quelli successivi, fino al completo utilizzo;
  • lo stesso credito d’imposta è utilizzabile in compensazione tramite il modello F24 a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento. A tal fine, non operano i limiti di Euro 700.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti (aumentato a Euro 1.000.000, per il 2020) e di Euro 250.000 annui, previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del modello REDDITI;
  • il credito d’imposta non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.

 CREDITO D’IMPOSTA COMMISURATO ALLE PERDITE ECCEDENTI IL PATRIMONIO NETTO

Alle società di cui al precedente paragrafo, che rispettano altresì i seguenti requisiti:

  • al 31.12.2019 non rientravano nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamenti UE n. 651/2014, n. 702/2014 e n. 1388/2014;
  • presentano una situazione di regolarità contributiva e fiscale e sono in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente;
  • non rientrano tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione UE;
  • non si trovano nelle condizioni ostative di cui all’art. 67, D.Lgs. n. 159/2011 in materia di leggi antimafia;
  • nei confronti degli amministratori / soci / titolare effettivo non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi 5 anni, per reati commessi in materia di imposte sui redditi/IVA nel caso in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all’art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 7/2000 (ovvero, l’interdizione dai pubblici uffici per un periodo non inferiore ad 1 anno e non superiore a 3 anni);

è riconosciuto, a seguito dell’approvazione del bilancio 2020, un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale.

Alcune precisazioni:

  • la distribuzione di riserve prima dell’1.1.2024 da parte della società comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituire l’importo, maggiorato degli interessi legali;
  • il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione nel modello F24 a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento. A tal fine, non operano i limiti di Euro 700.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti (aumentato a Euro 1.000.000, per il 2020) e di Euro 250.000 annui, previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del modello REDDITI;
  • il credito d’imposta non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.

DETRAZIONI IRPEF DEGLI INVESTIMENTI IN PMI/STARTUP INNOVATIVE (art. 38)

Il Decreto Rilancio – integrando la normativa di cui al DL n. 179/2012 (start-up innovative) e di cui al DL n. 3/2015 (PMI innovative) – ha previsto una detrazione IRPEF pari al 50% della somma versata a favore del contribuente che investe nel capitale sociale di una o più PMI / start-up innovative.

Si evidenzia quanto segue:

  • l’investimento può essere effettuato direttamente / mediante Organismi di investimento collettivo del risparmio che investono prevalentemente in PMI / start-up innovative;
  • l’agevolazione è riconosciuta con riferimento alle somme investite in PMI / start-up innovative iscritte nell’apposita Sezione speciale del Registro delle Imprese al momento dell’investimento, nel rispetto dei limiti individuali fissati per gli aiuti “de minimis” di cui al Regolamento UE n. 1407/2013;
  • l’investimento detraibile non può eccedere la somma di Euro 100.000 per ciascun periodo d’imposta e deve essere mantenuto per un periodo minimo di 3 anni. In caso di cessione anticipata (anche parziale) dell’investimento il contribuente, oltre a decadere dal beneficio, è tenuto a restituire quanto detratto, maggiorato degli interessi legali.

Si attende l’emanazione delle disposizioni attuative, a cura del MISE.

TRATTAMENTO IVA DELLE CESSIONI DI BENI COVID 19 (art. 124)

Il Decreto, mediante inserimento nella tabella A, parte II-bis, allegata al D.P.R. 26.10.1972, n. 633, di mascherine e di altri dispositivi medici e di protezione individuale, dispone che alle relative cessioni, si applichi l’aliquota Iva del 5%.

In via transitoria, fino al 31.12.2020, le cessioni di tali beni sono esenti da Iva con diritto alla detrazione dell’imposta pagata sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi afferenti dette operazioni esenti.

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEGLI ISA (art. 148)

Considerate le difficoltà del primo periodo d’imposta di applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale e gli effetti sull’economia e sui mercati conseguenti all’emergenza sanitaria, nella definizione delle strategie di controllo, per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2018, l’Agenzia delle Entrate e il Corpo della Guardia di Finanza tengono conto anche del livello di affidabilità fiscale derivante dall’applicazione degli indici per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2019.

Inoltre, per il periodo di imposta in corso al 31.12.2020, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall’applicazione degli indici per i periodi d’imposta in corso al 31.12.2018 e al 31.12.2019. 

3 – ALCUNE MISURE DI SETTORE

 

IMU SETTORE TURISTICO (art. 177)

A seguito degli effetti connessi all’emergenza COVID-19 non è dovuta la prima rata IMU 2020 con riferimento:

  • agli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché agli immobili degli stabilimenti termali;
  • agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e agli immobili degli agriturismi, ai villaggi turistici, agli ostelli della gioventù, ai rifugi di montagna, alle colonie marine e montane, agli affittacamere per brevi soggiorni, alle case / appartamenti per vacanze, ai bed & breakfast, ai residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

ESENZIONE TOSAP/COSAP (art. 181)

Per promuovere la ripresa delle attività turistiche danneggiate dall’emergenza COVID-19, i pubblici esercizi di cui all’art. 5, Legge n. 287/91 (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, bar, caffè, gelaterie, ecc.) titolari di concessioni / autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico sono esonerati nel periodo 1.5 – 31.10.2020 dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e dal canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all’art. 63, DL n. 446/97.

BONUS PUBBLICITA’ (art. 186)

Per il solo 2020, il Decreto Rilancio incrementa al 50% l’importo degli investimenti ammessi al credito d’imposta c.d. “Bonus pubblicità” (comma 1-ter, art. 57-bis, DL n. 50/2017), in luogo del 30% introdotto ad opera del DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”. Il bonus spetta ad imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

Per accedere all’agevolazione, come previsto dall’art. 5, DPCM n. 90/2018, i soggetti interessati devono presentare un’apposita istanza telematica tramite la specifica piattaforma resa disponibile dall’Agenzia delle Entrate.

La comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, contenente i dati relativi agli investimenti effettuati / da effettuare nel 2020 va  presentata dall’1.9 al 30.9.2020 (le comunicazioni trasmesse nel periodo 1.3 – 31.3.2020 restano valide).