Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Dignità entrano immediatamente in vigore le nuove regole per il lavoro a tempo determinato e per la somministrazione.
Il Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 2018, apporta importanti modifiche alla disciplina dei nuovi contratti di lavoro a termine e ai rinnovi e alle proroghe dei contratti già in corso.
Le norme si applicano dal 14 luglio 2018.
Rapporto di lavoro a tempo determinato
Il contratto di lavoro subordinato può essere stipulato senza alcuna causale giustificativa soltanto se prevede un termine di durata non superiore a 12 mesi.
In caso di durata superiore, o a partire dalla prima proroga o rinnovo, il datore di lavoro deve essere in gradi di dimostrare la sussistenza di una delle seguenti condizioni:
- esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività per esigenze sostitutive di altri lavoratori;
- esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.
Con l’eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l’apposizione del termine del contratto è priva di effetto se non risulta da un atto scritto in cui siano specificate, in caso di rinnovo o di proroga, le esigenze che ne hanno determinato la necessità. Una copia dello stesso deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall’inizio della prestazione.
La durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, anche per effetto di una successione di contratti non può in ogni caso superare i ventiquattro mesi, con riferimento alle medesime mansioni, o comunque a mansioni di pari livello e categoria legale.
Ai fini del computo di tale periodo si tiene conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell’ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato.
La violazione del termine di 24 mesi comporta la conversione del rapporto in contratto a tempo indeterminato a partire dalla data in cui è avvenuto tale superamento.
Il legislatore conferma, anche nella sua stesura definitiva, una serie di eccezioni ed esclusioni con riferimento:
- alla facoltà, concessa alla contrattazione collettiva, di prevedere regole diverse, in deroga alla normativa;
- alle attività stagionali, in relazione alle quali i contratti possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni legittimanti;
- ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, per i quali continuano a valere le disposizioni previgenti.
Viene inoltre confermata la possibilità di stipulare, una volta raggiunto il limite massimo di durata, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio.
Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a ventiquattro mesi, e, comunque, per un massimo di quattro volte nell’arco di trentasei mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminatodalla data di decorrenza della quinta proroga. Il decreto concede inoltre ai lavoratori più tempo per contestare la legittimità del contratto: l’’impugnazione del contratto a tempo determinato deve avvenire entro centottanta giorni dalla cessazione del singolo contratto.
Licenziamento per giustificato motivo e giusta causa
Nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità.
Lavoro in somministrazione
In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina innovata dal decreto Dignità ma il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore.
Contributo addizionale NASPI
Ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Tale aliquota è aumentata di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione.
Deroga comparto scuola
Al fine di salvaguardare la continuità didattica nell’interesse degli alunni, in vista dell’avvio dell’anno scolastico 2018/2019, il decreto prevede che l’esecuzione delle decisioni giurisdizionali che comportano la decadenza dei contratti, sia a tempo determinato che indeterminato, già stipulati, avvenga entro 120 giorni ricorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell’Istruzione.