Una parte rilevante del Decreto Legge “Cura Italia” è quella che riguarda le misure messe a disposizione per il sostegno a imprenditori e lavoratori.
Cassa integrazione in deroga
Viene estesa all’intero territorio nazionale, a tutti i dipendenti, di tutti i settori produttivi. I datori di lavoro, comprese le aziende con meno di 5 dipendenti, che sospendono o riducono l’attività a seguito dell’emergenza epidemiologica, possono ricorrere alla cassa integrazione guadagni in deroga con la nuova causale “COVID-19” per la durata massima di 9 settimane. Tale possibilità viene estesa anche alle imprese che già beneficiano della cassa integrazione straordinaria.
Fondo integrazione salariale
La possibilità di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19” è esteso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti.
Indennità di 600 euro per il mese di marzo
L’assegno arriverà per professionisti, titolari di rapporti di Co.co.co iscritti alla gestione separata dell’Inps, agli imprenditori iscritti alle gestioni Inps artigiani e commercianti, ai dipendenti stagionali del settore turistico e degli stabilimenti balneari, agli operai agricoli a tempo determinato. Per poter usufruire del bonus, non si deve beneficiare di una pensione o essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Fondo per il reddito di ultima istanza
Si tratta di una dotazione di 300 milioni di euro come fondo residuale per coprire tutti gli esclusi dall’indennizzo di 600 euro e come sostegno al reddito per lavoratori dipendenti e autonomi, e professionisti iscritti agli ordini che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il rapporto di lavoro a causa dell’epidemia di Covid-19. Un decreto del Ministero del lavoro, darà attuazione alle misure operative del Fondo.
Periodo di quarantena riconosciuto come malattia
Si prevede l’equiparazione alla malattia del periodo trascorso in quarantena, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva per Covid-19, per il settore privato (per il settore pubblico l’equiparazione era già stata inserita nel DL del 9 marzo 2020).
Per il settore agricolo e pesca
Introdotta la possibilità di aumentare dal 50 al 70% la percentuale degli anticipi spettanti alle imprese che hanno diritto di accedere ai contributi PAC e la costituzione di un fondo presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, per assicurare la continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, per la copertura degli interessi passivi su finanziamenti bancari e dei costi sostenuti per interessi maturati sui mutui, nonché per l’arresto temporaneo dell’attività di pesca.