Covid-19, cosa fare al rientro dall’estero tra tamponi, quarantene, autocertificazioni e divieti: la nostra guida

Ferie finite, o quasi. Rientri conclusi, o quasi. Tutto si avvia al ritorno alla normalità ma, per assicurarsi una normalità sicura, in tempo di Covid-19 è bene verificare che le regole per il contenimento della diffusione del virus vengano osservate. Una precauzione generale sulla quale anche le aziende possano fare molto, assicurandosi che i propri dipendenti abbiano adempiuto a quanto disposto dal Dpcm (Decreto del Presidente del consiglio dei ministri) 7 agosto 2020.

Il mese che si avvia a conclusione ha di fatti rimescolato non di poco la geografia degli spostamenti imponendo alle autorità sanitarie un innalzamento della vigilanza specialmente nei confronti di coloro che, per le vacanze o per rientrare nei Paesi di origine, hanno raggiunto destinazioni ad alto tasso di diffusione della pandemia.

Fondamentale, dunque, conoscere le norme in vigore, accertarsi che vengano rispettate o, quando necessario, incentivarne l’applicazione.

PAESI EUROPEI

PAESI UE (ESCLUSE CROAZIA, GRECIA, MALTA, SPAGNA, ROMANIA E BULGARIA), SCHENGEN, REGNO UNITO E IRLANDA DEL NORD, ANDORRA, PRINCIPATO DI MONACO
I viaggi da e per questi Paesi sono consentiti senza necessità di motivazione, quindi anche per turismo, e senza obbligo di isolamento al rientro, a condizione di non avere transitato o soggiornato nei 14 giorni antecedenti l’ingresso in Italia, nei territori degli elenchi C, D, E, o F. È in vigore solo l’obbligo di compilare un’autodichiarazione (SCARICA L’AUTOCERTIFICAZIONE).

NOTA
ELENCO C: Bulgaria, Romania
ELENCO D: Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay
ELENCO E: Resto del mondo
ELENCO F: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana, Kosovo, Montenegro, Serbia, Colombia

REPUBBLICA DI SAN MARINO E STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO
I viaggi da e per questi Paesi non prevedono alcuna limitazione

CROAZIA, GRECIA, MALTA, SPAGNA
Come detto, tutte le persone fisiche che rientrano dall’estero (tranne che dai Paesi Ue e dal Regno Unito) tramite trasporto ferroviario, marittimo e stradale, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia, sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni e hanno l’obbligo di registrarsi sul sito dell’ATS di Pavia QUI e compilare il modulo disponibile QUI

I cittadini provenienti dai Paesi UE non sono però sottoposti ad alcuna restrizione, ad eccezione di:

– coloro che rientrano da Romania e Bulgaria, per i quali è prevista una quarantena di 14 gg (vedi sotto)

– coloro che nei quattordici giorni antecedenti al rientro in Italia hanno soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta o Spagna: anch’essi hanno obbligo di registrarsi sul sito dell’Ats di Pavia (QUI) e compilare il modulo disponibile QUI

I provenienti da Croazia, Grecia, Malta o Spagna, inoltre, dovranno sottoporsi alla ricerca del virus tramite tampone naso faringeo. Il test potrà essere anche effettuato mediante prelievo, se possibile, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine. O, ancora, è possibile esibire il certificato rilasciato dal paese estero dove è stato effettuato il test con esito negativo. In alternativa, entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale, il test può essere eseguito, con impegnativa del medico di base, o in caso di impossibilità ad accesso libero, presso l’Ats di Pavia, presso i punti di prelievo di:

Vigevano (presso Rsa Ist. De Rodolfi, via Bramante 4) – Lunedì e martedì dalle 7.30 alle 11
Pavia (presso Stadio Fortunati Via Alzaia) – Mercoledì e giovedì dalle 7.30 alle 11
Stradella (tenda presso Ospedale Civile) – Venerdì e sabato dalle 7.30 alle 11

Gli ambulatori sono attivi con accesso libero.

Con impegnativa del medico di base il test può essere effettuato anche presso i laboratori privati convenzionati, in esenzione ticket (per Maugeri, Mondino è prevista prenotazione). Secondo le indicazioni di Regione Lombardia, la quarantena non è prevista per alcune categorie di cittadini che, pur provenendo da paesi che lo richiederebbero, sono esenti: tra questi il personale sanitario, il personale di mezzi di trasporto e i funzionari dell’Ue (elenco completo sul sito del Ministero degli esteri).

PER INFORMAZIONI (non per esito tamponi):
Da lunedì a venerdì ore 9 – 17: 366/93.90.021
Da lunedì a venerdì ore 9 – 16: 0382/43.24.17 – 0382/43.24.51 – 0382/43.26.02 – 0382/43.24.21.

BULGARIA E ROMANIA
Sono consentiti gli spostamenti per qualsiasi ragione da/per questi Paesi (a condizione di non avere transitato o soggiornato nei 14 giorni antecedenti l’ingresso in Italia, nei territori degli elenchi E, o F. ) ma, al rientro in Italia, vige l’obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, è necessario compilare un’autodichiarazione e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione).

NOTA
ELENCO E: Resto del mondo
ELENCO F: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana, Kosovo, Montenegro, Serbia, Colombia

SPOSTAMENTI DA/PER PAESI EXTRA UE SENZA OBBLIGO DI MOTIVAZIONE

AUSTRALIA, CANADA, GEORGIA, GIAPPONE, NUOVA ZELANDA, RUANDA, REPUBBLICA DI COREA, TAILANDIA, TUNISIA, URUGUAY
Sono consentiti gli spostamenti da/per questi Paesi senza necessità di motivazione, quindi anche per turismo (a condizione di non avere transitato o soggiornato nei 14 giorni antecedenti l’ingresso in Italia, nei territori degli elenchi E o F). Tuttavia, al rientro in Italia è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, compilare un’autodichiarazione e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione).

NOTA
ELENCO E: Resto del mondo
ELENCO F: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana, Kosovo, Montenegro, Serbia, Colombia

SPOSTAMENTI DA/PER PAESI EXTRA UE CON OBBLIGO DI MOTIVAZIONE

RESTO DEL MONDO
Gli spostamenti da/per il resto del mondo sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni, quali lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro al proprio domicilio, abitazione o residenza. Non sono consentiti spostamenti per turismo. Il rientro in Italia da questo gruppo di Paesi è sempre consentito ai cittadini italiani/Ue/Schengen e loro familiari, nonché ai titolari di regolare di permesso di soggiorno e loro familiari.

Al rientro in Italia da questi Paesi, è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, compilare un’autodichiarazione nella quale si deve indicare la motivazione che consente il rientro e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione).
NON È PERMESSO L’INGRESSO IN ITALIA

ARMENIA, BAHREIN, BANGLADESH, BOSNIA ERZEGOVINA, BRASILE, CILE, KUWAIT, MACEDONIA DEL NORD, MOLDOVA, OMAN, PANAMA, PERÙ, REPUBBLICA DOMINICANA
Da questi Paesi è ancora in vigore un divieto di ingresso in Italia, con l’eccezione dei cittadini Ue (inclusi i cittadini italiani) e loro familiari che abbiano la residenza anagrafica in Italia da prima del 9 luglio 2020. Sono esclusi dal divieto di ingresso anche equipaggi e personale viaggiante dei mezzi di trasporto e funzionari e agenti diplomatici e personale militare nell’esercizio delle loro funzioni.

Gli spostamenti dall’Italia verso questi Paesi sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo. Al rientro in Italia da questi Paesi, è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, compilare un’autodichiarazione nella quale si deve indicare la motivazione che consente il rientro (possesso di cittadinanza Ue/Schengen o condizione di familiare di cittadino UE e residenza in Italia) e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione).

KOSOVO, MONTENEGRO, SERBIA
Da questi Paesi è ancora in vigore un divieto di ingresso, con l’eccezione dei cittadini Ue (inclusi i cittadini italiani) e loro familiari che abbiano la residenza anagrafica in Italia da prima del 16 luglio 2020. Sono esclusi dal divieto di ingresso anche equipaggi e personale viaggiante dei mezzi di trasporto e funzionari e agenti diplomatici e personale militare nell’esercizio delle loro funzioni. Gli spostamenti dall’Italia verso questi Paesi sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo. Al rientro in Italia da questi Paesi, è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, compilare un’autodichiarazione nella quale si deve indicare la motivazione che consente il rientro (possesso di cittadinanza Ue/Schengen o condizione di familiare di cittadino UE e residenza in Italia) e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione).

COLOMBIA
Da questo Paese è in vigore un divieto di ingresso con l’eccezione dei cittadini Ue (inclusi i cittadini italiani) e loro familiari che abbiano la residenza anagrafica in Italia da prima del 13 agosto 2020. Si applicano le stesse restrizioni previste per i Paesi dei due paragrafi precedenti.

ECCEZIONI
A condizione che non insorgano sintomi di Covis-19 e che non ci siano stati soggiorni o transiti in uno o più Paesi indicati negli elenchi C e F nei 14 giorni antecedenti all’ingresso in Italia, fermi restando gli obblighi di cui all’articolo 5 del Dpcm7 agosto 2020 (compilazione di apposita dichiarazione), le disposizioni relative all’obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria e all’utilizzo del mezzo privato per raggiungere la destinazione finale NON si applicano:

– a chiunque (indipendentemente dalla nazionalità) fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;

– a chiunque (indipendentemente dalla nazionalità) transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;

– ai cittadini e ai residenti degli Stati e territori degli elenchi A, B, C e D che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro;

– al personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l’esercizio temporaneo di cui all’art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;

– al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;

– ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell’Unione Europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare nell’esercizio delle loro funzioni;

– agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.
L’obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria non si applica:

– all’equipaggio dei mezzi di trasporto;

– al personale viaggiante;

– ai movimenti da e per gli stati e territori dell’Elenco A

– agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria.

NOTA
ELENCO A: Repubblica di San Marino, Stato città del Vaticano
ELENCO B: Paesi  UE (tranne Croazia, Grecia, Malta, Spagna, Romania e Bulgaria), Schengen, Regno Unito e Irlanda del Nord, Andorra, Principato di Monaco
ELENCO C: Bulgaria e Romania
ELENCO F: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana, Kosovo, Montenegro, Serbia, Colombia