Nessuna sanzione per omessa trasmissione dei corrispettivi relativi al secondo semestre 2019 a condizione che il contribuente provveda all’invio dei dati entro il 30 aprile 2020. Lo ha definito l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 6/E del 10 febbraio.
Come è ben noto dal 1 luglio 2019 è scattato l’obbligo di installare il registratore telematico per i soggetti con volume d’affari 2018 superiore a € 400.000 mentre per gli altri soggetti l’obbligo è partito il 1° gennaio 2020. Il “Decreto Crescita” ha previsto una moratoria delle sanzioni per il primo semestre di vigenza dell’obbligo in base alla quale, i soggetti non ancora in possesso di un registratore telematico, possono continuare ad emettere scontrino / ricevuta fiscale e procedere con l’invio telematico dei corrispettivi tramite i servizi online messi a disposizione nel portale “Fatture e Corrispettivi”.
In seguito alla Risoluzione n. 6/E dell’Agenzia deriva pertanto che non sono sanzionabili i soggetti che avendo correttamente certificato (con scontrino / ricevuta fiscale) le operazioni del secondo semestre 2019 e effettuato le liquidazioni periodiche IVA, non hanno inviato all’Agenzia delle Entrate i relativi dati, a condizione che vi provvedano entro il 30 aprile 2020.
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