Dal 28 marzo al 3 aprile: è questo il periodo di chiusura che dovranno osservare le imprese non inserite nell’ultimo elenco definito dal decreto Mise del 25 marzo. L’elenco qui allegato, realizzato dai professionisti di Confartigianato Artser, è la guida completa alle aperture e chiusure delle aziende, e nasce da un incrocio e confronto delle liste dei Dpcm 11 marzo e 22 marzo, ovviamente del Decreto del Mise del 25 (che sostituisce l’allegato con le attività aperte e chiuse al Decreto del 22 marzo), l’ordinanza n. 514 di Regione Lombardia (del 21 marzo) e le Faq del Governo.
Si tratta di una misura che interessa tutto il territorio nazionale e che, dopo la complessità legata all’interpretazione dei codici Ateco, ora porta a un’ulteriore scelta: escono dalla lista la fabbricazione di funi e articoli in gomma; sono stati rivisti gli elenchi per le produzioni di prodotti chimici e materie plastiche; rientrano la fabbricazione di vetro cavo, radiatori e caldaie, imballaggi leggeri in metallo, batterie, pile e accumulatori elettrici. Il via libera c’è stato anche sulla produzione di macchine per la dosatura, confezione e imballaggio.
Semaforo rosso, invece, per chi fabbrica macchine per l’industria alimentare e del tabacco. Ovviamente, la sottolineatura è di rigore: chi potrà continuare l’attività, dovrà dotarsi dei dispositivi di protezione individuale (Dpi) e, in tutti i luoghi di lavoro, dovrà essere rigorosamente adottato il Protocollo sulla sicurezza.
CONSULTA L’ELENCO COMPLETO
In particolare, devono essere sospese entro il 28 marzo le attività di
Settore Manifatturiero:
- 94 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
- 23 Fabbricazione di prodotti cartotecnici
- 24 Fabbricazione di carta da parati
- 12 Fabbricazione di coloranti e pigmenti
- 51.01 Fabbricazione di fiammiferi
- 51.02 Fabbricazione di articoli esplosivi
- 59.50 Fabbricazione di prodotti chimici impiegati per ufficio e per il consumo non industriale
- 59.60 Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio
- 1 Fabbricazione articolo in gomma
- 29.01 Fabbricazione di parti in plastica per calzature
- 29.02 Fabbricazione di oggetti per l’ufficio e la scuola in plastica
- 3 Fabbricazione di macchine per l’agricoltura e la silvicoltura
- 93 Fabbricazione di macchine per l’industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)
- 11.01 Riparazione e manutenzione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine
- 11.02 Riparazione e manutenzione di utensileria ad azionamento manuale
- 11.03 Riparazione e manutenzione di armi, sistemi d’arma e munizioni
- 11.04 Riparazione e manutenzioni di casseforti, forzieri, porte metalliche blindate
- 11.05 Riparazione e manutenzione di armi bianche
- 11.07 Riparazione e manutenzione di carrelli per la spesa
- 11.09 Riparazione e manutenzione di altri prodotti in metallo
- 12.92 Riparazione e manutenzione di giostre, altalene, padiglioni da tiro al bersaglio e altre attrezzature per parchi di divertimento
- 16 Riparazione e manutenzione di aeromobili e di veicoli spaziali
- 17 Riparazione e manutenzione di locomotive e di materiale rotabile ferro-tranviario (esclusi i loro motori)
Costruzioni:
- 91 Costruzione di opere idrauliche
- 99.09 Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile
Commercio:
- 69.19 Commercio all’ingrosso di altri mezzi e attrezzature da trasporto
Sono invece riprese le attività di:
Settore Manifatturiero:
- 13 Fabbricazione di vetro cavo
- 21 Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale
- 92 Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
- 2 Fabbricazione di batterie di pile di accumulatori elettrici
- 29.30 Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e l’imballaggio
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese:
- 2 Attività di agenzie di lavoro temporaneo (interinale), nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del Dpcm 11 marzo 2020 e di cui all’allegato 1 del Dpcm 22 marzo 2020,
- 99.99 Altri servizi di sostegno alle imprese (limitatamente all’attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti)
Nella Gazzetta Ufficiale di giovedì 26 marzo è stato pubblicato il Decreto Legge n. 19 del 2020 che reca “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”, che entra in vigore venerdì 27 marzo.
L’adozione di questo decreto si è resa necessaria per ovviare a possibili criticità interpretative relative ai numerosi atti (Dpcm, ordinanza regionali, ordinanze dei sindaci) che si sono susseguite negli ultimi giorni. E’ stata, quindi, scelta l’adozione di una fonte normativa primaria quale il Decreto legge per rendere il quadro normativo, almeno da un punto di vista di gerarchia delle fonti, il più chiaro possibile.
Il decreto interviene (art. 3) sul rapporto tra ordinanze regionali e disposizioni nazionali: le Regioni potranno introdurre misure più restrittive ma esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza incidere sulle attività produttive. In ogni caso le ordinanze adottate nei giorni scorsi rimarranno in vigore per altri 10 giorni dall’entrata in vigore del decreto.
Inoltre, “in casi di estrema necessità e urgenza” i Presidenti delle Regioni potranno adottare ordinanze che saranno in vigore fino all’adozione del DPCM che le assorbe.
Nel caso di ordinanze adottate dai sindaci, non potranno essere in contrasto con le misure statali.