IN AGGIORNAMENTO – Pubblichiamo l’aggiornamento sulle disposizioni per i transiti, il turismo e il lavoro all’estero conseguenti alla diffusione del Covid-19. Le informazioni sono a cura del servizio Estero di Artser.
SVIZZERA
Entrata in Svizzera con il certificato dell’UE. Il certificato digitale COVID dell’Unione europea è riconosciuto anche in Svizzera e permette quindi l’ingresso in questo paese. Chi è completamente vaccinato ed è in grado di dimostrarlo può nuovamente entrare in Svizzera anche da Paesi terzi esterni allo spazio Schengen. Per chi entra dallo spazio Schengen decade inoltre l’obbligo di quarantena. Sottostanno all’obbligo del test unicamente le persone che entrano per via aerea e che non sono né vaccinate né guarite dalla COVID-19.
FINLANDIA
A partire da lunedì 26 luglio 2021 sarà consentito l’ingresso in Finlandia, a prescindere dalla motivazione del viaggio, a tutti i viaggiatori che saranno in grado di esibire una certificazione che attesti il completamento dell’intero ciclo vaccinale non meno di 14 giorni prima dell’ingresso nel Paese.
Per i viaggiatori provenienti dai Paesi UE/Schengen e ivi residenti, sarà in ogni caso consentito l’ingresso anche ai viaggiatori in possesso di un certificato di avvenuta guarigione dal Covid-19 nei sei mesi precedenti all’ingresso nel Paese.
Al contempo, dal 26 luglio, per i viaggiatori provenienti dai Paesi UE/Schengen che non fossero in possesso di uno dei certificati sopra indicati, sarà consentito l’ingresso, a prescindere dalla motivazione del viaggio, previa presentazione di un test negativo effettuato non più di 72 ore prima dell’ingresso in Finlandia. Tali viaggiatori saranno però tenuti a effettuare un secondo test dopo 3-5 giorni (72-120 ore) dall’arrivo nel Paese.
Nel caso in cui il viaggiatore avesse ricevuto solo la prima dose di vaccino, dovrà sottoporsi a un test dopo 3-5 giorni (72-120 ore) dall’arrivo nel Paese.
UNGHERIA
Dal 1° luglio 2021, l’Ungheria consente l’ingresso, anche per motivi turistici, agli stranieri muniti all’arrivo di un certificato Green Pass COVID UE (Decreto Governativo 366 del 30 giugno 2021).
CERTIFICAZIONI RICHIESTE
Le frontiere ungheresi, chiuse dal 1° settembre 2020, sono state riaperte in forza del Decreto Governativo 366 del 30 giugno 2021.
Dal 1° luglio 2021, l’Ungheria, al pari degli altri Stati UE, consente l’ingresso agli stranieri che presentino un certificato Green Pass COVID UE, dal quale risulti alternativamente:
– la vaccinazione contro il COVID-19 (validità di 270 giorni). Ai fini dell’ingresso in Ungheria è necessario aver ottenuto almeno la prima dose di vaccino;
– l’ottenimento di un test anti-Covid PCR negativo (viene considerato valido ai fini dell’ingresso in Ungheria il test effettuato entro le 72 ore dal prelievo del campione);
-un certificato di guarigione dal COVID-19.
Vengono accettate anche certificazioni cartacee (non green pass) per quanto riguarda i test PCR e le attestazioni di guarigione dal COVID.
Non vengono accettate attestazioni cartacee di certificati vaccinali rilasciati dai seguenti Paesi, con cui l’Ungheria non ha sottoscritto accordi bilaterali di mutuo riconoscimento (tra i quali non figura l’Italia): Albania, Bahrein, Cipro, Macedonia del Nord, Georgia, Croazia, Marocco, Moldova, Mongolia, Montenegro, Repubblica Ceca, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Turchia, Ucraina.
Per motivi ufficiali o di affari è possibile entrare senza restrizioni anche senza green pass. Occorre però presentare alle Autorità di frontiera idonea documentazione che attesti la natura ufficiale o commerciale del viaggio.
Non è richiesta documentazione ai minori di età inferiore a 6 anni.
TRANSITI AEROPORTUALI
Il transito attraverso l’aeroporto di Budapest Liszt Ferenc è permesso a patto di non lasciare l’area internazionale. Si consiglia di verificare che la tratta di volo acquistata non preveda la necessità di effettuare un nuovo check-in in Ungheria.
Per le misure di sicurezza da osservare nell’area aeroportuale consultare i seguenti siti:
https://www.bud.hu/en/covid_19/coronavirus_airport_measures;
https://www.bud.hu/en/covid_19/budapest_airports_recommendations_for_passengers.
TRANSITI TERRESTRI
In forza al Decreto Governativo n. 347/2021 (VI.22.), l’accesso in Ungheria è consentito senza restrizioni ai viaggiatori in ingresso dai territori di: Austria, Croazia, Romania, Serbia, Slovacchia e Slovenia, esclusivamente attraverso i valici di frontiera terrestri.
AUSTRIA
Dal primo luglio è in vigore la nuova ordinanza sugli ingressi in Austria (https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2021/276/20210625) che definisce tre categorie di Stati o Territori:
Stati e Territori dell’Allegato 1 (a basso rischio epidemiologico)
Stati e Territori dell’Allegato 2 (con varianti Covid-19) nonché
Altri Stati e Territori
Stati di cui all’ALLEGATO 1 (“ex Allegato A”): Stati o territori a basso rischio epidemiologico (tra cui l’ITALIA) – obbligo di certificazione 3G
L’ingresso dagli Stati dell’Allegato 1 (tra cui l’ITALIA) è consentito dietro presentazione di una certificazione 3G (attestato di avvenuta vaccinazione oppure attestato di guarigione da un’infezione Covid-19 contratta negli ultimi 6 mesi oppure test negativo PCR <72 ore/test antigenico <48 ore); in mancanza di certificazione 3G il test Covid-19 deve essere effettuato obbligatoriamente entro 24 ore dall’ingresso nel Paese.
Nell’Allegato 1 figurano attualmente i seguenti Stati o Territori:
Albania, Andorra, Arabia Saudita, Australia, Belgio, Bulgaria, Cipro, Corea del Sud, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Hong Kong, Irlanda, Islanda, Israele, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macau, Malta, Macedonia del Nord, Monaco, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, San Marino, Serbia, Singapore, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tailandia, Taiwan, Ungheria, USA, Vaticano, Vietnam
Dall’8 luglio anche: Armenia, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Brunei, Canada, Giordania, Kosovo, Moldavia, Montenegro e Qatar
Stati di cui all’Allegato 2: Stati o territori con varianti Covid-19 – ingresso consentito solo in casi eccezionali con obbligo di test PCR e quarantena
L’ingresso da Stati con varianti Covid-19 (“Stati dell’Allegato 2”) è in linea di principio vietato. Vi sono alcune deroghe. Rimane obbligatorio il test PCR e la quarantena. Ci sono alcune eccezioni dall’obbligo della quarantena.
Il test PCR deve essere presentato al momento dell’ingresso (non è più consentito effettuarlo entro 24 ore dall’ingresso).
Nell’Allegato 2 figurano attualmente i seguenti Stati o Territori: Botswana, Brasile, Eswatini, India, Lesotho, Malawi, Mozambico, Namibia, Nepal, Regno Unito, Sud Africa, Uruguay, Zambia, Zimbabwe. Dall’8 luglio anche la Russia.
Altri Stati e Territori – ingresso consentito con certificazione 3G e quarantena
Dagli altri Stati e Territori non inclusi negli Allegati 1 o 2 l’ingresso è consentito con certificazione 3G e quarantena. Ci sono alcune deroghe, ad esempio l’esenzione dall’obbligo di quarantena in caso di presentazione di un certificato di avvenuta vaccinazione (14 giorni dopo l’immunizzazione completa), di ingresso per motivi di lavoro o per titolari di carte di legittimazione.
Il test PCR deve essere presentato al momento dell’ingresso (non è più consentito effettuarlo entro 24 ore dall’ingresso).
FRANCIA
Tutti i viaggiatori provenienti da Paesi “Verdi” (Spazio Europeo, Australia, Corea del Sud, Israele, Giappone, Libano, Nuova Zelanda e Singapore) potranno entrare in Francia senza alcun tampone ma soltanto se già vaccinati (2 settimane dopo la seconda dose dei vaccini Pfizer, Moderna e Astrazeneca; oppure 4 settimane dopo la somministrazione del vaccino Johnson&Johnson). In caso di assenza totale o parziale di vaccinazione, si potrà entrare in Francia sia con un test PCR che con un test antigenico effettuato 72 ore prima della partenza.
Chi entra sul territorio francese dall’Italia deve anche compilare e firmare la dichiarazione che appare in fondo alla pagina
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage
SLOVENIA
Il 9 luglio 2021 è stato pubblicato il Decreto del Governo sloveno , successivamente integrato il 14.7.2021 e il 22.7.2021, riguardo alle regole per l’ingresso nel Paese. Il decreto, in vigore da giovedì 15 luglio, impone, per l’ingresso nel Paese senza obbligo di quarantena, i seguenti requisiti: possesso di un test negativo fatto da non piu’ di 48 (per i test HAG) o 72 ore (test PCR), in alternativa un certificato medico che attesti la guarigione dal COVID da non più di sei mesi, oppure un certificato vaccinale ad esempio “Green Pass” europeo in formato cartaceo o digitale.