Tuttavia si ricorda che, in ragione del minimo impatto ambientale afferente agli imballaggi del comparto, sin dal 1999 è stata prevista dal Consorzio, ed è tuttora in vigore, una procedura di esenzione dal pagamento del contributo, che si applica al momento dell’acquisto degli imballaggi vuoti dal fornitore degli stessi, attraverso una dichiarazione resa “ex ante”? (modulo CONAI 6.12: sito www.conai.org – vedi allegato).
La novità, annunciata recentemente dal Consorzio consiste in una seconda, nuova procedura d’esenzione, operante per gli acquisiti di imballaggi effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2018, alternativa a quella esistente: essa è stata denominata, per distinguerla da quella preesistente, procedura “ex post”. Il rimborso del contributo avverrà, in quest’ultimo caso, nell’anno successivo a quello di riferimento (per gli acquisti di imballaggi effettuati nel 2018 il rimborso verrà effettuato nel 2019). Le aziende interessate a tale ultima procedura debbono manifestare il proprio interesse entro il prossimo 30 settembre, con un modulo che sarà disponibile a breve sul sito www.conai.org
E’ evidente, infine, che nel caso in cui l’odontotecnico svolga esclusivamente mere prestazioni di servizio senza acquistare imballaggi vuoti per la commercializzazione dei prodotti della propria attività, lo stesso non è soggetto ad alcun obbligo di iscrizione al CONAI.
Nel caso in cui invece l’odontotecnico acquista imballaggi vuoti con cui cede a terzi i propri prodotti in tal caso ricade nell’obbligo di adesione al CONAI in quanto utilizzatore di imballaggi
Per ulteriori informazioni si invita a voler consultare il sito: www.conai.org oppure è possibile scrivere alla casella: infocontributo@conai.org