Il congedo straordinario per assistenza a familiari disabili è concesso anche ai figli non ancora conviventi con la famiglia. Il requisito della convivenza, infatti, non può considerarsi criterio indefettibile ed esclusivo. Il beneficio può essere fruito solo in caso “di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti” di tutti gli altri familiari legittimati a richiedere il beneficio.
Con la circolare n. 49 del 5 aprile 2019, l’Inps interviene in materia di concessione del congedo straordinario per l’assistenza a familiari con disabilità grave, a modifica dell’ordine di priorità dei soggetti aventi diritto al beneficio che, partendo dal coniuge, degrada fino ai parenti e affini di terzo grado.
La norma indica espressamente anche i soggetti, tra cui il figlio del familiare da assistere, per i quali la convivenza con il disabile è requisito essenziale per rientrare tra i potenziali beneficiari del congedo in esame.
Il documento recepisce la sentenza della Corte Costituzionale n. 232/2018 che ha stabilito un principio molto importante in relazione ai figli non conviventi, per i quali si chiede il congedo straordinario previsto dalla Legge 104. In particolare ha stabilito che è incostituzionale la legge che non riconosce il requisito ai figli che, al momento della presentazione della richiesta del congedo, ancora non conviva con il genitore in situazione di disabilità grave, ma che tale convivenza successivamente instauri.
Tuttavia, la fruizione del beneficio è ammessa soltanto in caso “di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti” di tutti gli altri familiari legittimati a richiedere il beneficio, secondo l’ordine di priorità previsto dalla legge e purché la convivenza instaurata successivamente sia garantita per tutta la fruizione del congedo.
Alla luce della sentenza è possibile usufruire del congedo in esame secondo il seguente ordine di priorità:
- il coniuge o parte dell’unione civile convivente della persona disabile in situazione di gravità,
- il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità,
- uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità,
- uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità,
- un parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità,
- uno dei figli non ancora conviventi con la persona disabile in situazione di gravità, ma che tale convivenza instauri successivamente .
Il richiedente è tenuto a dichiarare nella domanda che provvederà ad instaurare la convivenza con il familiare disabile in situazione di gravità entro l’inizio del periodo di congedo richiesto e a conservarla per tutta la durata dello stesso. La Struttura territoriale competente provvederà ai controlli delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni.